T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 04-08-2011, n. 517 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I – La società ricorrente, avendo presentato al Comune di Termoli un progetto per la ristrutturazione e il cambio di destinazione d’uso della struttura del "Grand Hotel’ di via Cuoco, in Termoli, insorge per impugnare il permesso di costruire n. 117 del 17.9.2008, rilasciato dal dirigente dello Sportello unico dell’edilizia del Comune alla ricorrente società, nella parte in cui impone la condizione che sia completamente rimossa la porta al primo piano seminterrato che affaccia sulla rampa di accesso ai "garages" e sostituita con un muro, conformemente al progetto approvato e allegato alla concessione edilizia n. 130/1988 e dichiarato nelle osservazioni della ditta istante (prot. n. 27444 del 2008). La ricorrente deduce i seguenti motivi: violazione del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 (art. 12) e dei principi in tema di rilascio del permesso di costruire, eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento, difettosa istruttoria, sviamento dalla causa.

L’Amministrazione intimata non si costituisce.

Con l’ordinanza presidenziale n. 141 del 2011, sono disposti incombenti istruttori, ai quali l’Amministrazione comunale dà esecuzione.

All’udienza dell’8 giugno 2011, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso è infondato.

III – La complessa ricostruzione della vicenda in fatto assume uno speciale rilievo, anche rispetto alle questioni di diritto della controversia. La società ricorrente, nel 2006, presenta un progetto per trasformare in unità abitative "tipo residence turistico" un Hotel sito in Termoli. Il progetto, sin dall’inizio, incontra il parere sfavorevole dei Vigili del Fuoco, per ragioni di non conformità alla normativa antincendio della progettata zonaautorimesse. La ricorrente, per ben tre volte consecutive, modifica il progetto di ristrutturazione del complesso alberghiero, per renderlo conforme alle indicazioni dei Vigili del Fuoco e dello Sportello unico comunale dell’edilizia (S.u.e.). In particolare, nell’ultima variante al progetto del 2007, la zonaautorimesse è restituita alla sua funzione di sala ricevimenti e banchetti. Sennonché, proprio il Comando dei Vigili del Fuoco osserva come, nello stesso periodo, è presentato al Comune un progetto di ristrutturazione di "garages" da parte del condominio "la Vela" di Termoli, proprietario di locali attigui e confinanti (in corrispondenza della zona dell’autorimessa condominiale) con i locali della struttura ricettiva alberghiera della società ricorrente. E’ allora che si scopre l’esistenza di una porta di collegamento tra la zona dei "garages" del condominio "la Vela" e la sala banchetti dell’Hotel, con vie di esodo in comune, delle quali è valutata negativamente la possibilità, a tenore della normativa antincendio. Il Comune ne fa contestazione, con un preavviso di diniego (prot. n. 26287 del 1.9.2008) e, nella risposta alle contestazioni (nota del 12.9.2008 prot. n. 27444), la società ricorrente ammette la necessità di costruire un muro continuo per dividere il locale di intrattenimento dal corridoio dell’autorimessa condominiale. In sostanza, si conviene, d’intesa, la necessità della rimozione del collegamento al piano seminterrato tra Hotel e condominio "la Vela". Il permesso di costruire n. 117 del 17.9.2008, è rilasciato dal dirigente dello Sportello unico dell’edilizia del Comune di Termoli alla ricorrente società, con la precisa condizione (meglio, prescrizione) di rimuovere la porta al primo piano seminterrato che affaccia sulla rampa di accesso ai "garages" dell’attiguo condominio e sostituirla con un muro continuo, conformemente al progetto approvato e allegato alla concessione edilizia n. 130/1988 e dichiarato nelle osservazioni della ditta istante (prot. n. 27444 del 2008).

Il Comune, nella specie, si è sforzato di rimuovere gli ostacoli tecnici al rilascio dell’assenso edilizio e, peraltro, lo ha fatto dialogando con la società ricorrente, condividendone il percorso procedimentale. La rimozione della porta è una prescrizione imposta dal Comune – e sostanzialmente accettata dalla ricorrente – per ovviare a una situazione di promiscuità, la quale crea incertezze nella valutazione dei progetti, sotto il profilo della sicurezza antincendio.

Alla luce della suesposte considerazioni in fatto, il ricorso appare destituito di fondamento, poiché tutto il descritto percorso procedimentale dimostra come si sia addivenuti a una soluzione tecnica condivisa, che non può essere messa in discussione l’attimo dopo il rilascio del titolo edilizio. Tale considerazione pone in luce persino un profilo d’inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse, nel senso che è plausibile dubitare dell’interesse della ricorrente a impugnare un provvedimento – il permesso di costruire – che costituisce la soluzione finale di un lungo e articolato "iter" voluto dalla stessa ricorrente.

Anche sotto il profilo squisitamente giuridico, le censure del ricorso devono essere disattese. E’ vero che, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, l’apposizione di una condizione (sia essa sospensiva o risolutiva) all’atto di assenso edilizio è da ritenersi indebita, stante la natura di accertamento costitutivo a carattere non negoziale dell’assenso medesimo (cfr.: T.A.R. Trentino A. A., Bolzano I, 4.1.2011 n. 2), ma è altresì vero che, nella prassi amministrativa, molte concessioni edilizie e permessi di costruire sono stati emessi con la previsione di specifiche "condizioni", trattandosi in realtà di "prescrizioni", che non condizionano la validità ed efficacia dell’assenso edilizio, ma devono essere rispettate, ai fini della successiva agibilità e abitabilità dell’edificio. Pertanto, il rilascio di un permesso di costruire recante prescrizioni è da ritenersi del tutto legittimo (cfr.: T.A.R. Sicilia Catania I, 14.1.2011 n. 56). Ciò è ancor più vero se si considera che, nella fattispecie, la prescrizione apposta al permesso di costruire serve ad ovviare a un difficile problema di valutazione della sicurezza antincendio dell’opera assentita.

I motivi del ricorso sono, dunque, infondati. Non vi è stata alcuna violazione del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 (art. 12), né dei principi in tema di rilascio del permesso di costruire, atteso che non si è trattato, nella specie, di verificare la conformità del progetto assentito agli strumenti urbanistici, bensì di superare un ostacolo tecnico, riveniente dalla valutazione del progetto sotto il profilo della sicurezza antincendio. Per le medesime ragioni, non si ravvisano, nel provvedimento impugnato, i denunciati vizi di eccesso di potere, difetto di motivazione, travisamento, difettosa istruttoria, sviamento dalla causa.

IV – In conclusione, il ricorso non può essere accolto. Nulla per le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge, perché infondato.

Nulla per le spese.

Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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