Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-05-2011) 26-07-2011, n. 29879

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.A. è stato condannato dal tribunale di Lagonegro in data 20.12.2006 per i reati di cui agli articoli:

A) art. 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., comma 1, n. 2, per avere costretto C.A. a subire atti sessuali consistiti nel toccarla ripetutamente nelle parti intime e a congiungersi carnalmente con lui con violenza e minaccia perpetrata con il mostrare anche alla donna l’arma indicata al capo seguente;

A 1) 81 capoverso del codice penale L. n. 895 del 1967, artt. 4 e 7, perchè in esecuzione del medesimo disegno criminoso illegalmente portava in luogo pubblico una pistola marca Browning calibro 9, 21 B) 81 capoverso art. 609 bis e art. 609 ter c.p., comma 1, n. 2 perchè in esecuzione di un medesimo disegno criminoso costringeva F. T. a subire atti sessuali consistiti nel baciarla sulla bocca ripetutamente e nelle parti intime, nonchè nel congiungersi carnalmente con lei usando minacce e violenza perpetrata con il mostrare anche alla donna l’arma indicata al capo seguente;

B 1) 81 capoverso del codice penale L. n. 895 del 1967, artt. 4 e 7, perchè in esecuzione del medesimo disegno criminoso illegalmente portava in luogo pubblico una pistola marca Browning calibro 9, 21 Con la sentenza in epigrafe la corte di appello di Potenza, dopo avere premesso che non essendovi stata impugnazione in relazione ai reati di porto dell’arma si era formato il giudicato sugli stessi, confermava la decisione impugnata.

Propone ricorso per cassazione l’imputato con due separati ricorsi redatti dei suoi difensori.

Nel primo ricorso, sottoscritto dall’avvocato Bonafine, il ricorrente censura anzitutto la decisione di appello nella parte in cui ha ritenuto essersi formato il giudicato in ordine al porto dell’arma in assenza di uno specifico motivo di gravame. Al riguardo rileva che erroneamente la corte di appello fa riferimento a un capo e) – inesistente – e che, essendo il porto dell’arma congiuntamente oggetto dei capi a 1) e b 1) ed attenendo l’uso dell’arma alla stessa materialità dei fatti integranti il requisito della violenza e/o minaccia, dovevano ritenersi necessariamente impugnati con la richiesta di assoluzione formulata nei motivi di appello anche i capi a1) e b1).

Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato circa la genuinità e la credibilità delle dichiarazioni della parte offesa.

Si rileva, tra l’altro, al riguardo:

a) l’insanabile contrasto tra quanto affermato in sentenza e quanto risultante dagli atti istruttori e si allegano stralci di trascrizioni dei verbali di udienza per far risaltare i punti di asserito contrasto;

b) che illogicamente i giudici di appello hanno giustificato il cattivo ricordo della C. che non è stata in grado di riferire nè l’anno nè il giorno della pretesa violenza, nonostante la gravita del fatto subito:

c) che in maniera ugualmente illogica la corte di merito ha giustificato la mancata denuncia iniziale con la paura per la reazione del P. e con la circostanza che la donna non avrebbe immaginato che quest’ultimo si sarebbe rivolto successivamente con le sue attenzioni alla figlia T., posto che anche la figlia S. le aveva nel frattempo riferito che l’imputato aveva cercato di abusare di lei;

d) che va esclusa la violenza in quanto la stessa C. ha affermato di essere rientrata in casa dopo aver fatto l’amore con l’imputato;

e) che è inconciliabile la tesi della violenza con la circostanza che la figlia aveva intravisto la sagoma della madre in bagno e che con lei avesse parlato;

f) quanto all’episodio che si assume commesso ai danni di F. T. si rileva che quest’ultima è stata visitata dopo la pretesa violenza dal ginecologo dottor P.G. il quale ha escluso categoricamente di avere riscontrato segni di violenza o di aver appreso dalla ragazza di violenze subite. Sul punto si sottolinea la gratuità del giudizio della corte di merito che ritiene di scarsissima attendibilità la testimonianza del ginecologo non risultando individuata alcuna ragione per la quale il suddetto professionista avrebbe dovuto tacere sulla accertata violenza. Si fa rilevare inoltre che se la violenza si fosse verificata il 29 giugno 2002 essendo la visita dal ginecologo avvenuta il 5 luglio 2002 sarebbe mancato lo spazio temporale minimo affinchè la ragazza potesse preoccuparsi di un ritardo del ciclo. g) che le donne indubbiamente sapevano dell’arma avendogliela mostrata l’imputato che aveva fatto vedere loro una stanza del figlio poliziotto in cui vi era l’arma di ordinanza di quest’ultimo e che, pertanto, ciò non può costituire riscontro delle pretese violenze o minacce:

h) che la corte di merito avrebbe omesso di valutare altre circostanze pure significative quali il fatto che le accuse nei confronti dell’imputato sono mosse dopo il fidanzamento di T. F. e che il fidanzato non avrebbe mai sposato secondo le dichiarazioni della stessa T. una ragazza non vergine.

Con il terzo motivo si denuncia, infine, il vizio di illogicità della motivazione in ordine al negato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla contestata aggravante.

Con il secondo ricorso sottoscritto dall’avvocato Esbardo, si deduce l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza rilevandosi che gli stessi giudici d’appello avevano ritenuto di dovere integrare l’istruttoria dibattimentale rilevando la lacunosità della prima sentenza; che nessuna risposta è stata fornita sulle questioni poste a fondamento dell’atto di impugnazione;

che nessuna verifica è stata eseguita al fine di verificare l’attendibilità del narrato e che gli apprezzamenti dell’imputato nei confronti del fidanzato della F. giustificavano sentimenti di rancore di quest’ultima nei confronti del P..

Inoltre i giudici di appello non avrebbero considerato l’atteggiamento della moglie dell’imputato che, ove i fatti si fossero realmente verificati, avrebbe dovuto tenere un comportamento ostile all’imputato, contrariamente a quanto invece accaduto.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato per i motivi di seguito indicati.

Nei motivi di appello è effettivamente presente la contestazione anche sul porto dell’arma fuori dalla abitazione; contestazione che oltre a riguardare direttamente i capi a1) e b1) incide anche sulla materialità della condotta di violenza sessuale essendo, secondo la contestazione, l’arma strumento della contestata violenza.

A prescindere dalla materialità dell’errore perpetrata attraverso il richiamo ad un inesistente capo c), la motivazione della corte di merito si appalesa, pertanto, chiaramente errata anche nella sostanza nella parte in cui afferma essersi formato il giudicato sul porto dell’arma.

La centralità dell’errore, rilevante per le ragioni esposte anche ai fini della sussistenza dei reati di violenza sessuale, impone pertanto l’annullamento con rinvio della decisione alla corte di appello di Salerno.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla con rinvio la sentenza impugnata alla Corte di appello di Salerno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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