T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 04-08-2011, n. 879

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente in data 11.10.2005 veniva coinvolto in un incidente stradale a seguito del quale un uomo perdeva la vita.

A seguito del sinistro l’Amministrazione decideva di procedere alla revisione della patente di guida del signor M..

Avverso tale provvedimento egli insorgeva deducendo le seguenti censure:

violazione dell’art. 1 comma 1 della L. 241 del 1990 e art. 87 della Costituzione, violazione ed erronea applicazione di legge, eccesso di potere per erroneità dei presupposti e perplessità, violazione di legge sub specie art. 190 del Codice della strada, eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell’ atto impugnato.

Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 18 ottobre 2006 la domanda cautelare veniva rigettata con ordinanza n. 371/06.

In data 9.01.2007 il ricorrente depositava atto di motivi aggiunti debitamente notificato a seguito dell’avvenuta conoscenza di atti dai quali, a suo dire, sarebbero emersi ulteriori profili di illegittimità del provvedimento impugnato.

Queste le censure dedotte:

eccesso di potere per carenza di motivazione, eccesso di potere per manifesta ingiustizia, violazione di legge sub specie art. 7 L. 241 del 1990.

Il 29.02.2008 il ricorrente depositava ulteriore atto di motivi aggiunti per l’annullamento del provvedimento prot. 801/07/F di revoca della patente di guida datato 17.12.2007.

Queste le censure dedotte:

eccesso di potere per carenza di motivazione, eccesso di potere per manifesta ingiustizia, eccesso di potere per invalidità derivata.

In data 3 maggio 2011 l’Amministrazione depositava memoria difensiva.

In data 6 maggio 2011 il ricorrente depositava memoria difensiva.

Alla udienza pubblica dell’8 giugno 2011 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

I provvedimenti di revisione della patente di guida, adottati ai sensi dell’art. 128, codice della strada, sono finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica, per il possesso della patente, e vengono adottati quando il comportamento del conducente sia stato tale da far sorgere dubbi in ordine al possesso di tali requisiti.

Tali provvedimenti, quindi, non hanno finalità sanzionatorie o punitive e non presuppongono l’accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica dell’interessato.

Allorquando, si sia verificato un sinistro, occorre che dalle modalità concrete con le quali si è svolto l’incidente emergano elementi di obiettiva certezza in ordine alla condotta di guida del soggetto responsabile, evidenziati da fatti rilevanti quali, ad esempio, una particolare gravità delle conseguenze del sinistro.

Nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio, dal dettagliato rapporto dei Carabinieri (prot. 112/7) della stazione di San Giovanni Suergiu risulta che il M. abbia investito un pedone che percorreva la stessa direzione di marcia dell’autoveicolo travolgendolo e scaraventandolo nella cunetta a bordo strada. Il pedone perdeva la vita.

Se è vero che la sfera di discrezionalità di cui dispone l’Ufficio della Motorizzazione Civile, ai fini dell’attivazione del procedimento di revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 Codice della Strada, non esime la predetta autorità dall’obbligo di esternare, con riguardo alle singole fattispecie, le ragioni che hanno ingenerato i dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità fisica e/o tecnica alla guida in relazione ai fatti accertati, è altrettanto vero che nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio il provvedimento, nel fare riferimento alle gravissime conseguenze del sinistro, è stato congruamente motivato e adottato a seguito di adeguata istruttoria.

Nessuna delle censure dedotte dal ricorrente è pertanto idonea ad individuare un vizio dell’atto impugnato.

Il ricorrente in data 11.12.2007 non superava l’esame a seguito della revisione della patente di guida.

Egli tentava nuovamente di sostenere l’esame ma non riusciva a superare la prova teorica (l’ultima volta in data 27.11.2009).

Risulta pertanto ulteriormente rafforzata la valutazione dell’Amministrazione vista la evidente scarsa conoscenza da parte del M. delle norme che regolano la circolazione stradale.

Il ricorso è, in definitiva, infondato e deve essere rigettato.

Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio in favore dell’Amministrazione che liquida in Euro 2.000/00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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