Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-05-2011) 26-07-2011, n. 29876 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – La Corte d’appello, con la sentenza, qui impugnata, ha respinto l’appello proposto da F. e dichiarato inammissibile l’appello incidentale di B..

Entrambi, gli odierni ricorrenti, erano stati condannati, in primo grado per la violazione dell’art. 609 bis e ter c.p..

Più precisamente, a B. sono stati ascritti più episodi (in tempi diversi) di violenza sessuale commessi, da minorenne, in danno della propria sorella M. (minore degli anni 14) nonchè dell’altra sorella, N., minore degli anni dieci (capi a), b) e c)); a F., fratello della madre di M. e N. sono stati ascritti vari episodi analoghi (commessi in un arco di tempo compreso tra il secondo semestre 1996 ed il mese di luglio 1998) in danno della nipotina M. in un’epoca in cui anche F. era minorenne.

Avverso la decisione della Corte, gli imputati hanno proposto ricorso, B., personalmente e F. tramite il difensore, deducendo:

B.:

1) violazione di legge e vizio di motivazione ( art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in rel. all’art. 595 c.p.p.) criticando, cioè, la motivazione dei giudici di secondo grado che hanno ritenuto la inammissibilità dell’appello in quanto avente ad oggetto capi e punti della sentenza diversi da quelli impugnati da F.. Si fa, infatti, notare che l’atto di appello di quest’ultimo ha legato indissolubilmente le due posizioni perchè la valutazione della attendibilità delle due sorelle minori riverbera sulla dichiarazioni di responsabilità anche del B.;

F.:

1) violazione di legge e vizio di motivazione ( art. 606 c.p.p., lett. b), c) d) ed e), in rel. all’art. 192) con riferimento alla valutazione della prova. Muovendo dal rilievo che l’accusa si è basata esclusivamente sulle dichiarazioni delle pp.oo., si fa notare che l’istruttoria dibattimentale non ha dato riscontro alle loro accuse e che le loro parole non sono state valutate adeguatamente in considerazione dell’età, delle condizioni sociali ed emozionali e di tutti i parametri offerti dalla giurisprudenza a riguardo.

Vengono evidenziate alcune discrasie come, ad esempio, l’erronea attribuzione dell’età di 18 anni al F. (che, invece, all’epoca dei fatti ne aveva 15) e si fa notare che l’istruttoria ha acclarato che la presenza della B. in casa dell’imputato era stata sporadica e, comunque, sempre alla presenza della nonna e di F.A. (sorella dell’imputato e madre della minore) che, per parte loro, non avevano confermato le dichiarazioni delle minorenni;

2) violazione di legge e vizio di motivazione ( art. 606 c.p.p., lett. b), c) d) ed e), in rel. all’art. 157 c.p.) in quanto i fatti, alla data della sentenza di secondo grado, erano estinti per prescrizione;

3) violazione di legge e vizio di motivazione ( art. 606 c.p.p., lett. b), c) d) ed e), in rel. all’art. 62 bis c.p.) per eccessività della pena ed ingiustificato diniego delle attenuanti generiche.

Entrambi i ricorrenti concludono invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

2. Motivi della decisione – Il ricorso di B. è manifestamente infondato e, come tale inammissibile.

Questa S.C. si è già espressa chiaramente in ordine all’ambito di estensione dell’appello incidentale precisando che è inammissibile quello che abbia ad oggetto capi della decisione non investiti dall’appello principale.

Ed infatti, secondo la previsione dell’art. 595 c.p.p. esso ha natura eminentemente accessoria rispetto all’impugnazione principale, "con la conseguenza che non può avere ad oggetto capi diversi da quelli investiti dall’appello principale, in quanto, in caso contrario, sarebbe vanificato il sistema dei termini per proporre impugnazione, tassativamente stabiliti a pena di decadenza dal codice di rito" (sez. 6i, 20.6.06, Tarulli, Rv. 234732; conf.: Sez. 5, 22.2.06, Furfaro, Rv. 233982; Sez. 4, 22.4.04, Lattanti, Rv. 228841).

Nella specie, il ricorrente assume che l’elemento che accomuna i ricorsi sarebbe rappresentato dalla necessità di apprezzare, in entrambi, l’attendibilità della p.o..

In realtà, già il semplice fatto, obiettivo, che F. sia chiamato a rispondere del reato di cui al capo d) – che riguarda fatti commessi in epoca del tutto diversa da quelle relative ai reati sub a), b) e c) ascritti al B. – sarebbe prova adeguata ad escludere che il ricorso incidentale di quest’ultimo riguardi gli stessi "capi" di imputazione. In ogni caso, anche ammesso e non concesso che il punto della attendibilità possa considerarsi astrattamente "comune", di certo esso non lo potrebbe essere in concreto per la obiettiva diversità degli episodi sui quali ha riferito la persona offesa (che ben potrebbe essere giudicata attendibile per alcuni fatti e non per altri).

La decisione della Corte di appello di dichiarare inammissibile il ricorso di B. è dunque ineccepibile.

La conseguente declaratoria di inammissibilità anche in questa sede non comporta, tuttavia, condanna al pagamento di spese perchè trattasi di imputato minorenne (s.u. 31.5.00, Radulovic, Rv. 216704).

Per quel che attiene, invece, alle doglianze per F., la infondatezza del primo e del terzo motivo, non può impedire di rilevare che, però, è fondato, ed assorbente, il secondo motivo con cui si sottolinea che il reato ascritto a tale imputato era già prescritto all’epoca della sentenza di secondo grado.

La condanna nei suoi confronti, ribadita con la decisione impugnata, è quindi affetta da violazione di legge che ne impone l’annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Visto l’art. 615 c.p.p., e segg.;

annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto al reato ascritto al capo d) perchè estinto per prescrizione dichiara inammissibile il ricorso di B..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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