T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 04-08-2011, n. 265 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società ricorrente, gestore unico del servizio idrico integrato dell’ATI 3 Umbria, ha impugnato la cartella di pagamento n. 08020090031449278000 notificatale il 13 ottobre 2009 da E. S.p.a., mediante la quale si intima il pagamento di euro 270.159,88 a titolo di mancato versamento dei contributi di scolo per l’anno 2006 in favore del Consorzio di Bonificazione Umbra.

Espone come, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 36 del 1994, qualunque soggetto che, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizzi canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, deve contribuire alle spese consortili in proporzione del beneficio ottenuto; il successivo art. 166 del d.lgs. n. 152 del 2006 contiene una disposizione analoga, che parametra il contributo alle spese sostenute dal Consorzio alla portata di acqua scaricata, specificando altresì che il contributo è determinato dal Consorzio e comunicato al soggetto utilizzatore, unitamente alle modalità di versamento.

La l.r. Umbria n. 30 del 2004, all’art. 21, aggiunge che il contributo è determinato secondo i criteri fissati nel piano di classifica, previa intesa tra gli AATO ed i consorzi di bonifica.

Deduce a sostegno del gravame i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione dell’art. 166, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006; violazione dell’art. 21, commi 2 e 3, della l.r. Umbria n. 30 del 2004, nell’assunto che la cartella di pagamento contiene un’errata quantificazione dell’ammontare del contributo di scolo, in quanto si evince dalle norme rubricate che il gestore del servizio idrico integrato è tenuto al versamento di un contributo per lo scolo delle sole acque reflue, che trovano recapito nel sistema scolante di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione.

Di contro, la quota di contributo riferibile alle acque meteoriche non ricomprese all’interno della definizione di "acque reflue urbane" deve essere posta a carico dei Comuni.

Dall’atto gravato, mai preceduto da altri provvedimenti, non è dato evincere come sia stato calcolato l’ammontare del contributo, e quindi capire se attenga solo allo scolo delle acque reflue, ovvero ricomprenda anche quelle meteoriche.

2) Violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, nonché dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; eccesso di potere sotto il profilo del difetto e/o carenza di motivazione, lamentandosi che dal provvedimento impugnato non è possibile evincere alcun dato in ordine alle modalità di calcolo del contributo.

Si sono costituiti in giudizio il Consorzio della Bonificazione Umbra ed E. Umbria S.p.a., eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, appartenendo la cognizione al giudice tributario, oltre che per la mancata impugnativa della nota del 2 febbraio 2009 recante la comunicazione dell’intervenuta iscrizione a ruolo dell’importo dovuto a titolo di quota consortile, e comunque la sua infondatezza nel merito.

All’udienza del 18 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. – Deve essere preliminarmente esaminata, per motivi di ordine processuale, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo svolta dalle parti resistenti, ed in particolare modo dal Consorzio della Bonificazione Umbra, nell’assunto della natura tributaria del contributo d’utenza, della cui misura si controverte mediante l’impugnazione della cartella di pagamento, con conseguente cognizione del giudice tributario ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

L’eccezione è fondata, nel senso che in ordine alla presente controversia, concernente l’importo dovuto al Consorzio della Bonificazione Umbra, effettivamente non vi è giurisdizione del giudice amministrativo.

Peraltro, secondo la più corretta interpretazione giurisprudenziale, la controversia relativa alle somme dovute ad un consorzio di bonifica, ai sensi dell’art. 27, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successivamente dell’art. 166 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, da parte del gestore del servizio idrico integrato che utilizzi canali consortili od acque irrigue come recapito di scarichi provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, è devoluta alla giurisdizione ordinaria (e non tributaria), allorché la normativa regionale di dettaglio, come è anche nel caso di specie, preveda che la contribuzione venga assolta mediante il versamento di canoni determinati all’esito di una procedura negoziale, differenziandosi in tale modo dalla contribuzione di bonifica prevista dall’art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, costituente invece un’obbligazione tributaria a carico dei consorziati (esattamente in termini Cass., Sez. Un., 29 marzo 2011, n. 7101).

In altre parole, l’obbligazione gravante sul gestore nasce dal momento negoziale della convenzione tra Autorità d’Ambito e Consorzio di bonifica, e ciò evidenzia un modello differente rispetto a quello del contributo (per la gestione delle opere di bonifica) dovuto, alla stregua di onere reale (art. 860 del c.c.), dai soggetti proprietari dei fondi ricompresi nei consorzi, avente natura indiscutibilmente tributaria, e dunque rientrante nella giurisdizione tributaria (in termini, tra le tante, Cass., Sez. Un., 5 agosto 2009, n. 17943).

Con riguardo alla fattispecie in esame, occorre considerare che l’art. 21 della l.r. Umbria 23 dicembre 2004, n. 30, al secondo comma, stabilisce che "il contributo per lo scolo delle acque reflue, che trovano recapito nel sistema scolante di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, è a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, sulla base di quanto previsto al comma 3"; in particolare, il terzo comma dispone che "i soggetti gestori del servizio idrico integrato, che utilizzano corsi d’acqua naturali o artificiali gestiti dai consorzi di bonifica come recapito di acque reflue urbane depurate, hanno l’obbligo di contribuire, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 36/1994, alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi d’acqua, in proporzione al beneficio ottenuto, determinato secondo i criteri fissati nel piano di classifica, previa intesa tra gli AATO ed i consorzi di bonifica".

Risulta evidente la bilateralità della fonte determinativa del contributo, che ne esclude una connotazione propriamente tributaria; la legge ha attribuito rilievo genetico e funzionale alla volontà delle parti nella costruzione della prestazione del servizio fornito dal Consorzio ed a quella, sinallagmatica, assicurata dal gestore.

Ciò comporta che il canone dovuto dal gestore si atteggia principalmente quale corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, la cui obbligatorietà non trae origine dall’atto impositivo, ma piuttosto dalla contrattazione che si colloca a monte, e che, seppure imposta dalla legge, resta espressiva nei suoi contenuti dell’autonomia negoziale (cfr. Corte cost., 11 febbraio 2010, n. 39, che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scolo e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 13 e 14 della legge n. 36 del 1994, proprio nella considerazione che la tariffa per lo scarico e la depurazione delle acque reflue si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, benché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell’utente, bensì nel contratto di utenza).

Giova aggiungere ancora, in considerazione del fatto che dall’iscrizione a ruolo della società ricorrente per il contributo relativo al beneficio di scolo delle acque per l’anno 2006 si desume che il piano di classifica per il riparto delle spese consortili è stato approvato il (e dunque risale al) 28 luglio 2003, come anche la disciplina regionale precedente alla l.r. n. 30 del 2004 prevedeva il versamento di canoni determinati all’esito di una procedura negoziata; il riferimento è all’art. 12 della l.r. Umbria 25 gennaio 1990, n. 4, nel testo sostituito dall’art. 1 della l.r. 27 dicembre 2001, n. 37, il cui quinto comma dispone(va) che "i soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 5 dicembre 1997 n. 43, che utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all’obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi dell’art. 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto. A tale fine le Autorità d’ambito di cui alla l.r. n. 43/1997 stipulano con i consorzi di bonifica apposite convenzioni, sulla base di una convenzionetipo approvata dalla Giunta regionale".

2. – Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, la medesima competendo al giudice ordinario; dinanzi allo stesso il processo potrà essere riproposto con le modalità ed i termini previsti dall’art. 11 del cod. proc. amm.

L’obiettiva problematicità della questione concernente la giurisdizione, ed il fatto stesso che l’impugnata cartella di pagamento indicasse la cognizione del giudice amministrativo per le impugnative relative all’ammontare del contributo costituiscono giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Cesare Lamberti, Presidente

Carlo Luigi Cardoni, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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