T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 04-08-2011, n. 260 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, maresciallo dei Carabinieri in servizio presso il Comando della Compagnia di Città di Castello, ha impugnato il provvedimento della Direzione Generale delle Pensioni Militari del Ministero della Difesa, 8^ Divisione, 1 Sezione, in data 27 luglio 2008, recante il diniego dell’istanza del 24 marzo 2000, con la quale aveva chiesto la concessione dell’equo indennizzo per la seguente infermità: "discopatia L4L5 ed L5S1 con lombosciatalgia".

Espone che con parere in data 8 febbraio 2007 il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio aveva giudicato l’infermità denunciata come non dipendente da causa di servizio, nell’assunto che si trattasse di forma morbosa derivante da patogenesi artrogena, rispetto alla quale gli eventi di servizio non assurgono a fattori causali o concausali efficienti e determinanti.

Tale parere, cui si è conformato il provvedimento impugnato, appare peraltro erroneo, in quanto non tiene conto del fatto che, nell’espletamento del proprio lavoro, il ricorrente è stato sottoposto a prolungati e gravosi servizi d’istituto, come attestato anche dal Comandante della Compagnia in data 23 luglio 2007.

Deduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione dell’art. 2 del d.P.R. n. 461 del 2001, nella considerazione che il Comitato di Verifica ha espresso il proprio parere non già basandosi sulla documentazione specifica (medica e di servizio) prodotta dal ricorrente, ma sul fatto che nella maggiore parte dei casi la patologia in questione deriva da usura.

La perizia medica di parte evidenzia, in particolare, la presenza di plurimi fattori nel curriculum del ricorrente che hanno dato luogo alla sussistenza della causa di servizio (vibrazioni e microtraumatismi tipici dei servizi auto e moto montanti), ed al conseguente diritto al riconoscimento della concessione dell’equo indennizzo.

2) Eccesso di potere per mancanza e/o insufficiente motivazione; non ragionevolezza della ponderazione; illegittimità ed ingiustizia manifesta, nella considerazione che il provvedimento non ha tenuto conto dello specifico stato di servizio del ricorrente, limitandosi ad affermazione apodittiche.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa contestando le allegazioni avversarie e chiedendo la reiezione del ricorso.

All’udienza del 4 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. – Le due censure in cui si articola il ricorso possono essere trattate congiuntamente in quanto strettamente connesse e complementari.

Le stesse non appaiono meritevoli di positiva valutazione, e devono pertanto essere disattese.

L’avversato diniego alla concessione dell’equo indennizzo per la infermità "discopatia L4L5 ed L5S1 con lombosciatalgia" è motivato per relationem al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 32069/2005 in data 8 febbraio 2007, che ha giudicato l’infermità denunciata dal ricorrente non dipendente da causa di servizio.

Più precisamente, il Comitato di Verifica, "dopo avere esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti", ha ritenuto che l’infermità in questione "non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di forma morbosa derivante, nella maggior parte dei casi, da una patogenesi artrogena associata ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali, sull’insorgenza e decorso della quale gli invocati eventi di servizio non si applesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti".

Il Comitato di Verifica per le cause di servizio è l’unico organo competente, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio.

Tale giudizio, chiaramente espressione di una valutazione tecnica, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi in materia, è censurabile solamente per carenza di motivazione, ovvero per manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti, o per mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva (tra le tante, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 5 gennaio 2011, n. 27; 21 dicembre 2010, n. 37911).

In altri termini, il giudice amministrativo può sindacare tale giudizio medicolegale solo ab externo, per valutarne, attraverso la motivazione, la ragionevolezza e la congruità.

Siffatto sindacato, nella fattispecie in esame, induce a ritenere il giudizio espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio completo e legittimo, immune dalle censure dedotte, e comunque non utilmente contrastato dalla certificazione medica di parte.

Giova, a questo proposito, precisare, anche tenendo conto della relazione di servizio del 23 luglio 1997, che nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni generiche, che, pur comportando disagi e fatiche, costituiscono fattore di rischio ordinario, in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa.

Né rileva la circostanza che la Commissione Medica Ospedaliera di Perugia con il verbale del 21 marzo 2000 si sia espressa in senso favorevole alla concessione del beneficio, in quanto è principio consolidato che, in sede di procedimento per la concessione dell’equo indennizzo, oltre che di liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato, il parere del Comitato di Verifica sulla causa di servizio può discostarsi dal giudizio espresso dalla C.M.O. e si impone all’Amministrazione, in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione, che, pertanto, può essere assunto come motivazione unica del provvedimento finale (cfr. ancora T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 5 gennaio 2011, n. 27). Detto in altri termini, il Comitato di Verifica delle cause di servizio è tenuto a fare riferimento all’accertamento eseguito dalla C.M.O. unicamente per quanto riguarda la diagnosi (e la prognosi), avendo, invece, competenza esclusiva ad emettere il giudizio definitivo circa la dipendenza o meno da causa di servizio della patologia già diagnosticata, ovvero in ordine alla correlazione (esclusiva o concausale) dell’infermità allo svolgimento dell’attività di servizio; conseguentemente, una volta accertata dalla C.M.O. una determinata patologia, l’accertamento, da parte del Comitato, della mancata riferibilità della stessa a causa di servizio non integra alcuna contraddittorietà.

Occorre, da ultimo, aggiungere che la motivazione per relationem al parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio è di per sé adeguata, sicché un obbligo più puntuale di motivazione si impone solamente nel caso in cui l’Amministrazione ritenga di non aderirvi.

2. – In conclusione, il ricorso deve essere respinto per l’infondatezza dei motivi dedotti.

Sussistono giusti motivi, in ragione della tipologia della controversia, per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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