Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-04-2011) 26-07-2011, n. 29860 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 30/9/10 il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettava l’istanza di B.M. intesa al differimento (obbligatorio o facoltativo) della pena per gravi motivi di salute ( artt. 146 e 147 c.p.).

Nel luglio precedente il quasi 81 enne B., in espiazione della pena dell’ergastolo in regime di trattamento ex art. 41-bis op presso la casa di reclusione di (OMISSIS), era stato ricoverato all’ospedale (OMISSIS) per problematiche pneumologiche.

Insorti dolori addominali, era stata accertata una colite ischemica che aveva reso necessario un intervento chirurgico di resezione del colon. Dopo un’iniziale prognosi quoad vitam infausta e a breve termine, il paziente si era stabilizzato, migliorando le sue condizioni generali, ed era stato infine dimesso.

Residuava un sospetto addensamento polmonare. Tuttavia, visto il recente intervento chirurgico, non si era ritenuto di approfondire la sua possibile natura tumorale.

Essendo tutto ciò accertato dalla documentazione ospedaliera, il Tribunale riteneva superflua la perizia chiesta dalla difesa. Dato atto delle attuali condizioni del B., ritenute compatibili con lo stato di detenzione e con il regime ex art. 41-bis op, stante anche l’elevatissima pericolosità sociale del detenuto, rigettava l’istanza in premessa di differimento della pena.

Ricorreva per cassazione il B. con atto a sua firma. Premesso di essere un 81 enne (sottoposto al regime detentivo speciale dell’art. 41-bis op da quasi un ventennio) affetto da una polipatologia di grave serietà, irreversibile ed in inesorabile evoluzione peggiorativa, deduceva: 1) vizio di motivazione, per avere il Tribunale ignorato una situazione clinica particolarmente grave per un soggetto in età avanzata e per il quale le stime di sopravvivenza sono ormai a breve termine, anche in considerazione del sospetto di una patologia tumorale al polmone, laddove la richiesta perizia avrebbe consentito di accertare un quadro clinico sensibilmente peggiorato dall’ultima istanza dell’aprile 2010; 2) violazione di legge ( art. 147 c.p.), posto che le numerose patologie da cui il ricorrente risultava afflitto e l’impossibilità per la struttura carceraria di apprestare un’assistenza infermieristica continuativa, oltre a provocare un’evidente, grave sofferenza fisica aggiuntiva alla detenzione (giusta la pacifica giurisprudenza in materia), vanificavano ogni aspirazione o pretesa rieducativa del detenuto, la cui vita era oramai interamente improntata alla sopravvivenza alla malattia.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., osservato che le questioni sollevate dal ricorrente avevano già trovato adeguata risposta in fatto e in diritto nell’ordinanza impugnata, chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Il provvedimento impugnato, ampiamente e congruamente motivato in ogni sua parte non merita censura alcuna.

Corretta la disamina del fatto: senza minimamente ignorare la serietà delle patologie sofferte dal detenuto, anche rapportate all’età avanzata del medesimo, il Tribunale ne ha ripercorso il trattamento terapeutico (anche chirurgico) e ha preso atto degli ultimi responsi medici, anche in relazione alla possibile presenza tumorale nel polmone. Superflua in merito, in presenza di un’esauriente documentazione medica, la perizia chiesta dalla difesa.

Corrette le conclusioni: stanti le condizioni stazionarie del paziente e l’assicurata assistenza medica ed infermieristica interna e all’occorrenza esterna, non ricorrevano i presupposti nè per il rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena ( art. 146 c.p.: una fase della malattia così avanzata in capo al soggetto che questi non risponda più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative) nè per il suo rinvio facoltativo, dove l’elevatissima pericolosità sociale del detenuto (in regime di sospensione delle normali regole di trattamento ex art. 41-bis op) faceva aggio, elevandone la soglia, sulla gravità della infermità fisica richiesta per il differimento dall’art. 147 c.p. (comma 1, n. 2, e comma 4).

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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