T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 04-08-2011, n. 1352 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, cittadino albanese, premette di risiedere regolarmente in Italia da più di dieci anni e di aver sempre svolto attività regolare lavorativa per il proprio sostentamento, ed espone che a suo favore il Sig. V.C. ha presentato istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi del decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, in legge di conversione 9 ottobre 2002, n. 222 in data 22 ottobre 2002.

L’istanza di emersione è stata respinta con provvedimento n. 6994/gab del 5 novembre 2003, perché è emersa a suo carico una precedente espulsione.

Tale determinazione è stata impugnata con ricorso r.g. 2045 del 2004, per il quale è stata accolta la domanda cautelare in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale della norma che, in presenza di una precedente espulsione, non ammetteva il positivo perfezionamento della procedura di emersione.

Nel frattempo l’Amministrazione ha rilasciato al ricorrente un permesso di soggiorno fino all’ultima domanda di rinnovo presentata il 18 giugno 2006 e respinta con provvedimento del 22 agosto 2007 impugnato con l’odierno ricorso.

La Corte Costituzionale con sentenza 26 maggio 2006, n. 206, ha dichiarato inammissibile e infondata la questione della legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 8 lett. a) del decreto legge 9 settembre 2002 n. 195, convertito, con modificazioni, in legge 9 ottobre 2002 n. 222.

Con sentenza Tar Veneto, Sez. III, 13 luglio 2007, n. 2451, nel prendere atto della pronuncia della Corte Costituzionale, è stato quindi respinto il ricorso r.g. 2045 del 2004.

Conseguentemente l’Amministrazione con l’impugnato provvedimento del 22 agosto 2007, ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.

Tale provvedimento è impugnato per delle censure rubricate come carenza di presupposti, erronea valutazione degli elementi di fatto e violazione di legittima aspettativa, che tuttavia non vengono sviluppate con precise argomentazioni nel ricorso, il quale si limita a lamentare la violazione del principio del legittimo affidamento che il ricorrente ha riposto, nel corso del lunghissimo tempo trascorso, circa la possibilità di permanere in Italia.

Il ricorso è inammissibile per violazione del principio di specificità dei motivi, che nel processo amministrativo richiede che l’atto introduttivo del giudizio indichi le disposizioni di legge o di regolamento che si ritengono violate o falsamente applicate e le eventuali figure sintomatiche di eccesso di potere, senza limitarsi ad una generica prospettazione di asseriti vizi, poiché il ricorso deve necessariamente contenere una puntuale ed esauriente indicazione di tutte le circostanze dalle quali possa desumersi che essi effettivamente sussistono.

La genericità e l’indeterminatezza delle censure, oltre a precludere l’indagine giurisdizionale, impediscono alla controparte una difesa appropriata, e ciò finisce per violare il principio del contraddittorio.

La mancata indicazione di parametri che si ritengono violati dall’Amministrazione rende pertanto il ricorso inammissibile.

Per completezza il Collegio, tenuto conto della specificità del caso concreto, ritiene di osservare che anche nel merito il ricorso risulterebbe infondato, perché nell’attuale ordinamento non è possibile rinvenire una norma o un principio che imponga all’Amministrazione di valorizzare, ai fini del rilascio o del rinnovo di un ordinario permesso di soggiorno, la presenza regolare in Italia protrattasi per un periodo considerevole prescindendo dalla regolarità dell’ingressso in Italia e dalal regolarità dei precedenti titoli di soggiorno.

Ciò però non vale per il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo disciplinato dall’art. 9 del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, modificato dal Dlgs. 8 gennaio 2007, n. 3, attuativo della direttiva 2003/109/CE.

Tale norma infatti, per il principio della necessaria interpretazione conforme alla normativa comunitaria, deve essere letta unitamente alla direttiva 2003/109/CE di cui è attuazione, la quale all’art. 4, comma 1, prevede che lo specifico titolo debba essere rilasciato "ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda", e all’art. 3, comma 2, indica in modo tassativo quali sono i titoli di soggiorno che non consentono il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (nel medesimo senso si esprime lo stesso art. 9, comma 3, del Dlgs. n. 286 sopra citato).

In questo senso si è espressa la giurisprudenza in un caso che presenta analogie con quello all’esame, la quale ha osservato che, laddove l’interessato possa vantare requisiti diversi e più ampi di quelli attestati dall’ultimo permesso di soggiorno rilasciatogli, quali quelli necessari ad ottenere il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, non vi è ragione per rendere irrilevanti i lunghi anni di precedente permanenza in Italia per i quali sono stati già conseguiti permessi di soggiorno ad altro titolo, e che non sono contemplati tra quelli per i quali è precluso l’ottenimento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (cfr. Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 24 settembre 2010, n. 6461).

In defintiva il presente ricorso, che ha tratto origine dal diniego di una domanda di un ordinario permesso di soggiorno, è inammissibile.

La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione esime il Collegio dal dover pronunciare sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *