Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-04-2011) 26-07-2011, n. 29859 Stupefacenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 28/9/10 il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettava il reclamo di R.M. avverso il provvedimento 23/6/10 del Magistrato di Sorveglianza di Milano che negava un permesso premio.

Il Tribunale dava atto degli indubbi elementi di pericolosità sociale desumibili dai reati in espiazione (in tema di droga, sia pur risalenti ai primi anni 2000) ed osservava che, nonostante il parere positivo dell’equipe trattamentale ai permessi premio al fine di rinsaldare gli affetti familiari, mancava allo stato da parte del condannato una rivisitazione critica del proprio passato criminoso, e lo stesso desiderio manifestato dall’interessato di assicurare alla moglie e ai figli una vita agiata e dignitosa rischiava di riflettersi in concreto sul pericolo di recidiva.

Ricorreva per cassazione la difesa del R., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: il provvedimento impugnato fondava il giudizio negativo sui precedenti del condannato e non, come previsto dalla legge, unicamente sul comportamento da lui tenuto durante la carcerazione. E nei tre anni trascorsi in detenzione la condotta del R. era stata positiva e di ciò dava atto la relazione di sintesi redatta il 20/3/10. Egli, inoltre, era stato senza rimarchi agli arresti domiciliari durante il processo a suo carico ed anche autorizzato a svolgere attività lavorativa.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., condividendo le ragioni del ricorso, chiedeva l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Il ricorso è fondato. Legittimamente il Tribunale ha espresso "allo stato" un giudizio sfavorevole al richiesto permesso premio, nel bilanciamento dei dati a disposizione facendo prevalere, con la gravità dei reati in espiazione, l’assenza di una rivisitazione critica del condannato in ordine al proprio passato deviante rispetto al parere positivo comunque rilasciato dall’equipe trattamentale dell’istituto, ma la correttezza del percorso motivazionale (e quindi del risultato decisionale) è inficiato dal peso dato in negativo ad una valutazione del tutto presuntiva e congetturale, quale la possibilità che lo stesso desiderio (in sè lecito e meritorio) manifestato dal detenuto di offrire alla famiglia una vita agiata e dignitosa lo possa indurre a delinquere ulteriormente.

Il provvedimento va dunque annullato con rinvio, affinchè il giudice riesamini la domanda sulla base dei soli dati oggettivi in suo possesso.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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