Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-04-2011) 26-07-2011, n. 29858 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 23/9/10 il Tribunale di Sorveglianza di Ancona rigettava il reclamo di A.F. avverso l’ordinanza 8/6/10 con cui il Magistrato di Sorveglianza di Ancona, che in precedenza aveva riconosciuto al detenuto 90 giorni di liberazione anticipata (45 + 45) in relazione ai due semestri del periodo 21/11/08-21/11/09, aveva revocato il detto provvedimento e trasmesso gli atti al Magistrato di Sorveglianza di Bari, precedentemente adito dallo stesso detenuto, che (con provvedimento, peraltro reclamato davanti al locale Tribunale di Sorveglianza e quindi non ancora definitivo) aveva riconosciuto solo uno (pari a 45 gg di liberazione anticipata) dei due semestri sopra indicati.

Secondo il Tribunale, dunque (a fronte della scorretta iniziativa dell’interessato, che aveva proposto la medesima domanda a due diversi giudici territoriali), per la determinazione della competenza andava applicato il principio della prevenzione, in favore quindi del giudice primariamente adito (Bari).

Ricorreva per cassazione la difesa del detenuto, deducendo violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione: il provvedimento di revoca del magistrato di sorveglianza di Ancona (rispetto al provvedimento con il quale il giorno precedente aveva riconosciuto i due semestri di liberazione anticipata) doveva considerarsi del tutto illegittimo in quanto adottato al di fuori dell’unica ipotesi prevista dell’art. 54 o.p., comma 3). Da nessuno impugnata, l’ordinanza concessiva del beneficio doveva considerarsi definitiva e lo stesso principio della prevenzione citato dal Tribunale andava in favore del giudice di Ancona, il cui provvedimento (peraltro più favorevole al detenuto) era divenuto (per primo) definitivo.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., condividendo le ragioni del ricorrente, chiedeva l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e di quella di revoca precedentemente emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Ancona e la trasmissione degli atti al giudice competente.

Il ricorso è fondato.

Come correttamente rilevato dal PG, si è in presenza di due diverse pronunce (anche se una non definitiva) che danno diversa soluzione (una più, una meno favorevole) ad identica domanda dell’interessato.

Ne consegue l’applicazione della giurisprudenza richiamata dal medesimo PG, per cui "la regola dell’esecutività della sentenza più favorevole, come soluzione del conflitto cosiddetto pratico di giudicati, è applicabile anche al caso della concorrenza di provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza, dal contenuto contrastante sul medesimo oggetto e nei confronti della stessa persona" (Cass., 1, sent. n. 14823 del 3/2/09, rv. 243737, Fusco).

Ben è vero che nel caso, come sopra notato, una delle due pronunce – quella più sfavorevole – non è definitiva, ma la ratio è la medesima (non rilevando, a fronte della definitività della pronuncia più favorevole, il criterio della prevenzione della domanda).

L’ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio e con essa il reclamato provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Ancona (che aveva indebitamente revocato un proprio provvedimento definitivo sol perchè successivamente proposto e ordinata la trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza di Bari).

P.Q.M.

annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il reclamato provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Ancona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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