T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 04-08-2011, n. 1349 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, cittadino del Marocco, impugna il provvedimento con il quale la Questura della provincia di Padova ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per il rilievo che si tratta di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale non rinnovabile né prorogabile al primo ingresso.

Con il ricorso in epigrafe tale provvedimento è impugnato per le seguenti censure:

I) violazione dell’art. 5, commi 5 e 9, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, per l’omessa considerazione che il ricorrente non era consapevole che si trattava di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, e che alla scadenza il ricorrente ha reperito un nuovo rapporto di lavoro con diverso datore;

II) violazione dell’art. 10 bis della legge 8 agosto 1990, n. 241, per l’omessa acquisizione dell’apporto procedimentale dell’interessato;

III) illogicità della motivazione perché viene erroneamente indicata, quale data di ingresso, l’11 luglio 2008, anziché l’8 novembre 2007;

IV) illegittimità per l’omessa traduzione in lingua conosciuta.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio concludendo per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 166 del 28 gennaio 2009, è stata respinta la domanda cautelare.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, i titolari di permessi di soggiorno per lavoro stagionale al primo ingresso non possono far valere a proprio favore, quali elementi sopravvenuti, i rapporti di lavoro instaurati dopo la scadenza, in quanto in base all’art. 24 del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, e dell’art. 38 del DPR 31 agosto 1999, n. 349, l’autorizzazione al lavoro stagionale è caratterizzata dalla provvisorietà dell’impiego.

L’art. 24, comma 4, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, stabilisce che "il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni".

L’art. 38, comma 7, del DPR 31 agosto 1999, n. 349, stabilisce che "i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l’anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all’art. 29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno".

Come ha precisato la giurisprudenza tali norme devono essere interpretate nel senso che il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro stagionale può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato solo a seguito di una procedura complessa per la quale è necessario che il lavoratore rientri prima nel suo Paese di origine, faccia in seguito un nuovo ingresso in Italia, ed ottenga l’autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro competente ai fini della richiesta conversione e sempre nel rispetto delle quote dei flussi annuali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2498; Tar Lombardia, Milano, Sez. III, 3 marzo 2010, n. 526; Tar Piemonte, Sez. II, 16 gennaio 2007, n. 13; Tar Umbria, 14 febbraio 2007, n. 130; Tar Marche, Sez. I, 2 marzo 2007, n. 183).

Deve pertanto essere respinta la censura di cui al primo motivo, con la quale il ricorrente lamenta la mancata considerazione del rapporto di lavoro successivamente instaurato o la mancata comprensione da parte del ricorrente dell’indicazione, contenuta nel permesso di soggiorno, del carattere stagionale del medesimo, perché la mancata conversione è un effetto di legge privo di elementi di valutazione di carattere discrezionale.

Tali considerazioni, dalle quali emerge la natura vincolata del provvedimento impugnato, comportano la reiezione anche del secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta l’omessa acquisizione del suo apporto procedimentale, in quanto, come peraltro specifica espressamente lo stesso provvedimento impugnato, è evidente che il contenuto dispositivo del medesimo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, con conseguente operatività della c.d. sanatoria procedimentale di cui all’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Parimenti infondata è anche la censura di cui al quarto motivo, in quanto la mancata traduzione del provvedimento di diniego costituisce una circostanza suscettibile di determinare, ove necessario, la rimessione in termini ai fini della tempestività dell’impugnazione, ma non comporta l’annullabilità del provvedimento.

Del pari ininfluente, ai fini della validità del provvedimento, è l’erronea indicazione della data di ingresso nel territorio nazionale, denunciata con il terzo motivo, che non attiene ad un elemento decisivo ai fini della determinazione assunta dall’Amministrazione, e si riduce pertanto una mera irregolarità inidonea a comportare l’illegittimità del provvedimento impugnato.

In definitiva il ricorso deve essere respinto.

Le peculiarità della controversia giustificano la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore

Marco Morgantini, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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