Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-04-2011) 26-07-2011, n. 29857 Stupefacenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto 22/9/10 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibili le istanze di I.C., intese alla fruizione di misure alternative alla detenzione, in quanto in espiazione di pena per reato ostativo (art. 74 L. droga), senza aver dedotto o documentato di essere collaboratore di giustizia (art. 58-ter op).

Ricorreva per cassazione la difesa del I., deducendo violazione di legge: il ricorso, stante la previsione normativa della collaborazione impossibile ed il ruolo marginale avuto dal soggetto nell’associazione, avrebbe dovuto quanto meno essere esaminato in sede collegiale (come normalmente avviene in altri distretti giudiziali), specie a fronte della dedotta assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, la tendenza del detenuto alla risocializzazione e il posto di lavoro per lui disponibile presso un’impresa edile del suo paese ((OMISSIS) in provincia di (OMISSIS)).

Chiedeva l’annullamento.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, non risultando che nell’istanza si fosse fatto alcun cenno alla problematica della collaborazione.

Il ricorso, infondato, va rigettato.

Correttamente il PG ha rilevato che nell’originaria domanda rivolta dall’interessato al Tribunale di sorveglianza non si fa alcun cenno ad una situazione di collaborazione con la giustizia. Nella motivazione del provvedimento, infatti, si dice espressamente che l’istante (in espiazione di pena per un reato ostativo quale quello D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74) "non ha dedotto nè documentato la avvenuta collaborazione con la giustizia" ex art. 58-ter op.. Del tutto giustificata, pertanto, l’adozione da parte del Presidente di quel Tribunale del provvedimento de plano di inammissibilità (ex art. 666 c.p.p., comma 2. e art. 678 c.p.p.) per manifesta infondatezza della domanda (solo nel presente ricorso si affronta la problematica della c.d. collaborazione impossibile per il dedotto ruolo marginale avuto dal partecipe nell’associazione criminosa).

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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