Cons. Stato Sez. III, Sent., 05-08-2011, n. 4716 Dirigenti Incarichi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con i ricorsi in appello all’esame (n. 7669/2010, n. 8486/2010 e n. 617/2011) è contestata la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna:

– ha respinto, dopo averli riuniti, i ricorsi principali n. 1142/2009, n. 1143/2009, n. 1144/2009, n. 1145/2009, n. 1147/2009, n. 1148/2009 e n. 1183/2009, proposti dagli odierni appellanti nei ricorsi n. 7669/2010 e n. 617/2011, nella loro qualità di ex Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere della Regione Sardegna, avverso le revoche dai rispettivi incarichi conseguenti al commissariamento delle aziende stesse disposto in attuazione della L.R. n. 3/2009;

– ha dichiarato improcedibili per carenza di interesse i ricorsi incidentali negli stessi giudizii proposti dai controinteressati costituiti;

– ha dichiarato inammissibile per difetto di rituale notifica al controinteressato il ricorso n. 1146/2009 avente pari oggetto, proposto dall’odierno appellante nel ricorso n. 8486/2010.

Con l’appello n. 7669/2010 la sentenza impugnata viene censurata, anche con successive memorie, per error in iudicando, errore sui presupposti, travisamento di fatti, difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà, violazione del giusto procedimento e violazione di legge.

Si sono costituiti in tale giudizio, per resistere, tanto la Regione Sardegna quanto i controinteressati; la prima tra l’altro insistendo nell’eccezione – non vagliata dal Giudice di prime cure – di inammissibilità dei ricorsi di primo grado, i secondi in particolare riproponendo le censure contenute nei ricorsi incidentali proposti nei corrispondenti giudizi di primo grado, vòlte a togliere agli originari ricorrenti la legittimazione e l’interesse al ricorso.

Con l’appello n. 617/2011 vengono riproposte le censure dedotte in primo grado con il corrispondente ricorso n. 1183/2009, in uno con articolate critiche alla sentenza impugnata.

Non si sono costituiti in tale giudizio i controinteressati.

Si è invece in esso costituita, per resistere, la Regione Sardegna, anche qui insistendo nell’eccezione non esaminata dal Giudice di prime cure di inammissibilità del ricorso di primo grado.

Con l’appello n. 8486/2010 la sentenza di primo grado viene impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado n. 1146/2009 proposto dall’odierno appellante.

Non si sono costituiti in giudizio, benché ritualmente evocati, né il controinteressato, né l’interveniente ad opponendum in primo grado.

Si è invece anche in tale giudizio costituita, per resistere, la Regione Sardegna.

Le cause, chiamate e trattate congiuntamente alla udienza pubblica del 10 giugno 2011, sono state ivi trattenute in decisione.

Gli appelli all’esame, proposti avverso la stessa sentenza, vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.

Ciò posto, occorre prender le mosse, per ragioni d’ordine logicoprocessuale, dall’appello n. 8486/2010, con il quale, come s’è detto, la sentenza di primo grado viene impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado n. 1146/2009 proposto dall’odierno appellante; ciò per difetto di rituale notifica al controinteressato non costituito, essendo stato l’atto introduttivo del giudizio a questi notificato all’indirizzo di via Leonardo da Vinci, 1 in Macomer presso la casa dei genitori (dove infatti il relativo plico è stato ritirato dalla madre), laddove egli risiede da lungo tempo presso altro indirizzo.

Secondo l’appellante siffatta notifica deve considerarsi nulla ma non inesistente, con conseguente obbligo per il Giudice di ordinarne la rinnovazione, sì che errata deve considerarsi la pronunciata declaratoria di inammissibilità del gravame di primo grado.

L’appello è fondato.

Ricorrono, invero, nella fattispecie, i presupposti per la rinnovazione della notifica nulla, ai sensi dell’art. 46, comma 24, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (ratione temporis applicabile alla fattispecie), il quale, prima che il Codice del processo amministrativo (allegato 4, art. 4, n. 42) abrogasse tale norma limitatamente alle parole "amministrativi", stabiliva che il primo comma dell’articolo 291 del Codice di procedura civile si applicasse anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili.

Che ci si trovi, poi, in presenza di notifica nulla (sanabile nei modi e nei termini previsti dal Codice di rito) e non di notifica inesistente (come tale insuscettibile di sanatoria: Cass. civ., sez. trib., 20 ottobre 2010, n. 21510), risulta non solo dalla statuizione, sulla quale si è formato il giudicato interno, in tal senso resa dalla stessa sentenza impugnata, ma anche dal pacifico indirizzo giurisprudenziale, secondo cui, in caso di notificazione eseguita in luogo diverso da quello stabilito dal codice di rito, ma che possa avere comunque qualche riferimento con il destinatario, la notifica è affetta da nullità.

In particolare, la consegna dell’atto ad un indirizzo diverso dalla residenza anagrafica del destinatario dello stesso, a persona legata a questo da rapporti di stretta parentela (nella fattispecie, la madre), non è inesistente (Cass. civ., 21 luglio 2006, n. 16822); ed invero in tale evenienza, in rapporto al luogo dove avviene la notifica, il collegamento di fatto con il destinatario dell’atto è palese (Cass. civ., sez. I, 21 luglio 2006, n. 16822), tanto più che nel caso all’esame la madre aveva ritirato l’atto qualificandosi come familiare convivente.

Il Giudice deve dunque, in tale ipotesi e sempre che l’intimato non si sia spontaneamente costituito, ordinare la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., che, avendo efficacia ex tunc, impedisce ogni decadenza.

Ciò premesso, nel caso concreto la notifica al controinteressato del ricorso di primo grado n. 1146/2009 dev’essere considerata nulla e non certo inesistente, talché erroneamente il T.A.R. ha dichiarato il ricorso stesso inammissibile, anziché disporre, come avrebbe dovuto, il rinnovo della relativa notificazione al controinteressato ex art. 291 c.p.c.

Ciò vale a realizzare un vizio incidente sulla stessa instauraziuone del rapporto processuale, che, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., comporta la rimessione della causa al primo Giudice, dinanzi al quale si applicherà l’art. 8, comma 2, delle norme di attuazione del c.p.a. e che si pronuncerà altresì sulle spese del presente giudizio di appello.

Quanto alle altre cause qui riunite (appelli R.G. n. 7669/2010 e n. 617/2011), l’identità delle questioni da trattare, che già in prime cure aveva opportunamente comportato la riunione dei corrispondenti originarii ricorsi, giustifica l’adozione di un provvedimento di sospensione del giudizio avanti a questo Giudice pendente, fino alla definizione in primo grado della causa sopra fatta oggetto di rimessione, anche ai fini di una nuova riunione dei giudizii una volta che tutti risultino eventualmente pendenti in grado di appello, ovvero ai fini della valutazione degli effetti che possa comportare sui giudizii sospesi il giudicato che possa formarsi sulla sentenza del giudice di primo grado di definizione del giudizio rimesso, ove non appellata.

Chiaramente, trattandosi di un processo in cui sono riunite più cause distinte, connesse ma autonome, esse possono essere efficacemente proseguite, dopo la dichiarazione di sospensione e dopo la definizione in primo grado del giudizio pregiudicante, anche limitatamente ad alcuni soltanto dei rapporti che ne formavano oggetto; su ogni parte, in sostanza, grava quindi l’onere di riattivare il processo, relativamente alle domande per le quali ha interesse ad una pronuncia di merito.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), preliminarmente riuniti i ricorsi indicati in epigrafe:

– accoglie l’appello R.G. n. 8486/2010 e, per l’effetto, rimette la causa al T.A.R. ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.;

– sospende il giudizio sugli appelli R.G. n. 7669/2010 e n. 617/2011, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado di definizione del ricorso R.G. n. 1146/2009 proposto innanzi al T.A.R. per la Sardegna e con la presente decisione fatto oggetto di rimessione, con ònere per la parte più diligente di presentazione di una nuova istanza di fissazione d’udienza ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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