Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-07-2011) 27-07-2011, n. 29965 Provvedimenti ricorribili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 12/4/2011 la Corte di Appello di Catania rigettava l’istanza, avanzata dagli imputati C.A. e S.F., di declaratoria della perdita di efficacia della misura cautelare per decorrenza dei termini di fase.

Gli imputati, arrestati in data 18/6/2009 per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 ed armi, erano stati condannati in primo grado, in sede di rito abbreviato, con sentenza del GIP di Catania del 8/4/2010. Con ordinanza del 15/2/2011, la Corte di Appello dichiarava inammissibile l’impugnazione a seguito di rinuncia formulata in udienza.

Osservava la Corte, in sede di decisione cautelare, che la declaratoria di inammissibilità era equiparabile alla sentenza di condanna, per cui i termini massimi di custodia non erano decorsi.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, lamentando:

2.1. la violazione di legge, dovendo la competenza a decidere sull’istanza affidata al G.I.P. e non alla Corte di Appello;

2.2. la violazione di legge laddove la Corte di appello aveva equiparato l’ordinanza di inammissibilità alla sentenza di condanna, per ritenere non decorsi i termini di fase di cui all’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. c), n. 2, superando il dato letterale normativo che indica come provvedimento che da luogo dal decorso di nuovi termini, la "sentenza di condanna";

2.3. la violazione di legge per non avere tenuto conto che la pendenza in appello del processo era stata determinata dall’erronea impugnazione proposta dal P.M.;

2.4. la violazione di legge per non essere stata pronunciata quantomeno la perdita di efficacia della misura per il capo B) concernente delitti relativi ad armi comuni da sparo e per cui era stata emessa una condanna inferiore a tre anni, con termine di fase di mesi nove.

Motivi della decisione

3. Questa Corte di legittimità, con orientamento costante, ha statuito che "In tema di impugnazioni, nel vigente ordinamento processuale non è consentito il ricorso immediato per cassazione (cd. "per saltum") possibile nella sola fase di cognizione, avverso i provvedimenti di revoca, modifica o estinzione delle misure cautelari, nei cui confronti è ammesso esclusivamente il rimedio di cui all’art. 310 cod. proc. pen., cioè l’appello, e solo in prosieguo, ricorrendone le condizioni, il ricorso per cassazione" (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 16 del 26/11/1997 Cc. (dep. 26/01/1998), Nexhì, Rv. 209335; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2469 del 30/11/2007 Cc. (dep. 17/01/2008), Catrini, Rv. 239246; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 45402 del 07/11/2008 Cc. (dep. 05/12/2008), Pavone, Rv. 242221; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3677 del 19/06/1998 Cc. (dep. 16/07/1998), Todesco, Rv. 211158).

I ricorsi devono essere quindi qualificati come appelli ai sensi dell’art. 568 cod. proc. pen. e gli atti vanno trasmessi al Tribunale della Libertà di Catania in sede di appello cautelare.

P.Q.M.

La Corte qualificati i ricorsi come appelli ex art. 310 cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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