Cons. Stato Sez. III, Sent., 05-08-2011, n. 4715 Carenza di interesse sopravvenuta Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con atto del Prefetto di Salerno in data 8 ottobre 2004 il sig. C. B. è stato autorizzato il sig. C. B. a gestire l’Istituto di vigilanza privata "I. S. S." s.r.l.. La licenza è poi stata sospesa con provvedimento in data 27 febbraio 2008; il 6 marzo dello stesso anno è stata data al sig. C. S. (attuale appellato) un’autorizzazione provvisoria per la gestione dello stesso Istituto.

Con decreto n. 28475 in data 3 maggio 2010, il Prefetto di Salerno ha revocato l’originaria licenza nonché la successiva autorizzazione provvisoria.

Il sig. C. S. ha impugnato quest’ultimo provvedimento davanti al T.A.R. Campania, sezione staccata di Salerno. Il ricorso è stato accolto con la sentenza in epigrafe.

Il T.A.R. ha in particolare ritenuto fondata la doglianza, secondo cui la definizione dell’istanza di trasferimento della menzionata licenza prefettizia, presentata dal ricorrente in data 20 febbraio 2009, assumesse carattere pregiudiziale rispetto all’adozione del provvedimento di revoca impugnato.

L’Amministrazione dell’Interno, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha proposto appello.

Con Ordinanza n. 01272/2011, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 18 marzo 2011, è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.

In data 24 maggio 2011 l’appellato ha prodotto il provvedimento prot. n. 33894 in data 28 aprile 2011 della Prefettura di Salerno (con il quale, in ésito al procedimento di subingresso da lui a suo tempo attivato, si dispone il rilascio in suo favore del titolo di p.s. in questione), dichiarando che tanto vale a far "venir meno la materia del contendere".

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 10 giugno 2011.

Motivi della decisione

Il ricorso di primo grado deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Questa figura di pronuncia in rito, di stretta elaborazione giurisprudenziale ed oggi espressamente prevista all’art. 35, comma 1, lett. c), del codice del processo amministrativo, è comunemente accostata a quella della cessazione della materia del contendere, in quanto entrambe determinano la definizione del giudizio con una pronuncia meramente processuale, priva di qualsivoglia contenuto idoneo a formare cosa giudicata in senso sostanziale (tranne, s’intende, l’eventuale pronuncia sulle spese del giudizio).

La distinzione fra le due figure (cessazione della materia del contendere e improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse) può apparire problematica. Invero la cessazione della materia del contendere si può ritenere una sottospecie (anziché una figura alternativa) dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse, intesa in senso lato. Nella prassi giurisprudenziale formatasi nell’intervallo fra la legge n. 1034/1971 (che per prima ha legificato e tipizzato la cessazione della materia del contendere) e il codice del processo amministrativo, l’espressione "cessazione della materia del contendere" veniva riservata alla situazione nella quale il venir meno dell’interesse a ricorrere dipendesse da atti sopravvenuti pienamente conformi alle aspettative della parte ricorrente e, quindi, satisfattivi dell’interesse fatto valere in giudizio. Invece si parlava di cessazione dell’interesse a ricorrere nella differente ipotesi che atti (o anche fatti) sopravvenuti, benché non pienamente satisfattivi (ed eventualmente anzi altrettanto lesivi dell’atto impugnato), avessero determinato una situazione nella quale una eventuale pronuncia di accoglimento apparisse radicalmente inidonea a produrre effetti utili agli interessi del ricorrente. L’esempio più evidente, e anche più frequente, di questa seconda figura è quello del sopravvenire di un nuovo provvedimento che, revocando l’atto impugnato (o comunque superandolo de facto), lo sostituisce con una nuova statuizione che produce effetti analoghi.

Nella fattispecie in esame, sebbene la parte ricorrente in primo grado abbia rappresentato che l’intervenuto rilascio in suo favore di una autorizzazione definitiva alla gestione di un istituto di vigilanza privata comporti la cessazione della materia del contendere, ritiene il Collegio che tale circostanza appaia piuttosto idonea a determinare una nuova valutazione dell’assetto del rapporto tra la pubblica amministrazione e l’amministrato (in presenza della quale opera la sopravvenuta carenza di interesse: v. Cons. St., IV, 4 marzo 2011, n. 1413), anziché l’integrale soddisfazione dell’interesse del ricorrente, azionato con il ricorso introduttivo, ad operare in virtù di autorizzazione temporanea fino al rilascio del richiesto titolo definitivo.

In ogni caso, proprio perché la valutazione dell’interesse alla prosecuzione dell’azione spetta unicamente al ricorrente, la sua carenza può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso soggetto, che, attraverso la veduta dichiarazione circa il venir meno della materia del contendere, ha palesato nel caso di specie di non ritenere più per lui utile la decisione nel mérito del ricorso proposto.

Tanto, quando interviene in grado di appello, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado e l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio, fatta salva la liquidazione delle spese della fase cautelare del presente grado.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, dichiara il ricorso di primo grado improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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