Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-07-2011) 27-07-2011, n. 30022 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Milano confermò l’ordinanza 15 gennaio 2011 del GIP del tribunale di Milano, che aveva applicato a C.S.I. la misura cautelare della custodia in carcere per diversi reati di violenza sessuale, estorsione, minaccia, divulgazione di materiale pedopornografico.

L’indagato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata e del provvedimento impositivo per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza. Ricorda che dinanzi al tribunale del riesame aveva eccepito che il fascicolo trasmesso difettava dell’ultima richiesta di proroga e del pedissequo provvedimento del GIP di proroga delle indagini preliminari per l’ultimo periodo. Per la precisione l’ultimo provvedimento risultava quello che proroga per sei mesi il termine per il compimento delle indagini preliminari a decorrere dall’originario termine di scadenza del 7 aprile 2009, non risultando depositato alcun successivo provvedimento di proroga. Sono pertanto inutilizzabili tutti gli atti compiuti dopo il 22 novembre 2009, e tutti gli atti compiuti nel 2010, che invece sono stati utilizzati per motivare sia sui gravi indizi di colpevolezza sia sulla permanenza delle esigenze cautelari;

2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al dedotto difetto dell’ultima richiesta di proroga e del pedissequo provvedimento del GIP di proroga delle indagini preliminari con conseguente inutilizzabilità ex art. 407 c.p.p., comma 3, di tutti gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dell’ultima proroga rinvenuta in atti. Lamenta che l’ordinanza impugnata ha sostenuto che incombeva sulla difesa l’onere di mettere a disposizione del tribunale gli atti necessari o di fornire le indicazioni che consentono una tempestiva decisione. Sennonchè con la memoria del 9.2.2011, la difesa aveva specificato quale fosse l’ultimo decreto di proroga rinvenuto nel fascicolo e gli atti che erano inutilizzabili.

Del resto, si sostanzia in una omessa motivazione l’affermazione del tribunale del riesame secondo cui la difesa avrebbe dovuto mettere a disposizione proroghe e autorizzazione a suo tempo mai richieste e concesse.

3) mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla contestata mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alle incolpazioni di cui alle lettere h) ed m) dell’ordinanza di custodia cautelare. Osserva che in ordine al materiale ritenuto pedopornografico e reperito sul disco rigido 2, la difesa aveva obiettato che la stessa polizia aveva segnalato che non era possibile affermare che i soggetti rappresentati avessero una età minore dei 18 anni ed aveva rilevato la mancanza di gravi indizi di colpevolezza, in ordine ai file provenienti dal detto supporto, per il reato di cui alla lett. m). Il tribunale del riesame si è limitato ad osservare che l’operazione di mettere in condivisione dei file è operazione complessa e che quindi deve escludersi che il materiale sia stato messo accidentalmente in condivisione. Con ciò il tribunale ha omesso di rispondere alla eccezione difensiva, tanto più che poco dopo rileva che altri file sono stati catalogati dal’indagato con titoli che contengono l’età delle persone riprese.

Ma questa osservazione non riguarda il materiale contenuto nell’HD2.

Per questo materiale, indicato nei nn. da 10 a 14 del capo m), è omessa qualsiasi motivazione sui rilievi difensivi.

Analoghe considerazioni valgono, per il ricorrente, in ordine al materiale di cui al capo H) per il quale anche la difesa aveva eccepito che non vi era alcun elemento per ritenere che rappresentasse una minore. Il tribunale del riesame ha omesso qualsiasi motivazione su questa eccezione difensiva.

4) violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata e del provvedimento impositiva in ordine alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza. Osserva che anche la motivazione sulla esigenze cautelari si basa su atti di indagine svolti nel 2010 e perciò inutilizzabili.

5) mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Osserva che, in ogni caso, i fatti avvenuti nel 2010 e ritenuti sintomatici non hanno alcuna rilevanza penale (tanto da non essere stati compresi nel capo di imputazione) e pertanto non sono idonei a suffragare esigenze cautelari relative a vicende risalenti nel tempo (le più recenti alla fine del 2008).

Anche sulla applicazione di una misura meno affittiva la motivazione è mancante e contraddittoria o si risolve in frasi di stile.

Motivi della decisione

Il primo, il secondo ed il quarto motivo sono fondati. La difesa aveva infatti eccepito, in sede di riesame, la mancanza dell’ultima richiesta di proroga delle indagini preliminari e del relativo provvedimento autorizzatorio del Gip, e precisamente la mancanza della autorizzazione al proseguimento delle indagini dopo la scadenza della prima proroga dell’originario termine di scadenza del 7 aprile 2009. In sostanza, la difesa aveva eccepito che le indagini successive al termine di scadenza del 22 novembre 2009 erano state fatte senza autorizzazione ed erano quindi inutilizzabili. Da ciò derivava, secondo la difesa, l’insistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari che erano state ritenute soprattutto sulla base degli atti di indagine compiuti nel 2010.

A questa specifica eccezione il tribunale del riesame ha risposto che incombeva alla difesa "l’onere di mettere a disposizione del tribunale del riesame gli atti necessari o comunque di fornire le indicazioni che consentano di rendere una tempestiva decisione" e che, poichè nella specie tale onere non era stato adempiuto, non rimaneva altro che prendere atto che la circostanza dedotta non era stata documentata, con la conseguenza che l’allegazione difensiva avrebbe potuto eventualmente essere riproposta al giudice della cautela ai sensi dell’art. 299 c.p.p., ed eventualmente in sede di appello ex art. 310 c.p.p.. Il tribunale del riesame ha quindi osservato che altrimenti una decisione presa sulla sola base degli atti a sua disposizione avrebbe potuto in seguito essere smentita e nel frattempo portare all’annullamento di provvedimenti coercitivi per l’inutilizzabilità di atti che avrebbe potuto poi risultare pienamente utilizzabili.

Questa Corte, pur rendendosi conto delle serie esigenze che hanno in realtà ispirato la decisione del tribunale del riesame, non può tuttavia condividerla e confermarla.

E’ invero quanto all’assunto che sarebbe spettato alla difesa l’onere di mettere a disposizione del tribunale del riesame gli atti necessari, si tratta con evidenza di una motivazione erronea e manifestamente illogica perchè non si vede come la difesa avrebbe potuto mettere a disposizione del tribunale proroghe ed autorizzazioni che allega non essere state mai richieste e concesse.

Quanto all’assunto che comunque sarebbe spettato alla difesa di fornire indicazioni idonee a consentire una tempestiva decisione, può osservarsi che nella specie la difesa aveva adempiuto a tale onere specificando che le proroghe e le autorizzazioni che mancavano erano quelle relative al periodo successivo alla scadenza dalla prima proroga e precisamente quelle relative alle indagini compiute dopo il termine di scadenza del 22 novembre 2009. La difesa aveva quindi dato al tribunale del riesame le indicazioni necessarie per decidere.

11 fatto poi che eventualmente gli atti non fossero stati tutti tempestivamente messi a disposizione del tribunale non poteva comportare che la valutazione sulla gravità degli indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari venisse presa anche sulla base di atti di cui non era stata accertata l’utilizzabilità.

Tale utilizzabilità non può poi essere accertata in questa sede, appunto perchè continuano a non essere presenti negli atti inviati quelli relativi alle autorizzazioni di proroga delle indagini preliminari.

L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto al tribunale del riesame, il quale dovrà accertare se era stata regolarmente chiesta e concessa la proroga per le indagini successive al 22 novembre 2009 o, altrimenti, dovrà valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari senza tener conto dei risultati di dette indagini.

Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti, ma non preclusi.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Milano.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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