Cons. Stato Sez. III, Sent., 05-08-2011, n. 4714 Interesse a ricorrere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con l’impugnata sentenza il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, ha respinto il ricorso in primo grado proposto dagli odierni appellanti, in servizio presso l’Azienda Ospedaliera intimata con l’incarico di dirigenti del servizio infermieristico a tempo determinato, per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzioinadempimento tenuto dall’Azienda stessa in merito al mancato avvio della procedura di stabilizzazione di cui alla L.R. n. 40/2007.

Il ricorso in appello, con cui si sostiene la sussistenza di omissioni dell’azienda sanitaria in ordine ad attività amministrative espressamente previste e disciplinate dall’art. 3, comma 40, della menzionata legge regionale, è inammissibile per carenza di interesse, come del resto dedotto dagli stessi appellanti con dichiarazione resa dal loro difensore in sede di udienza pubblica.

Ed invero la procedura concorsuale di stabilizzazione, in relazione al cui espletamento gli odierni appellanti, essendo in possesso dei prescritti requisiti, fanno valere la loro pretesa, fondata su di una posizione qualificata e differenziata che legittima la conseguente azione avverso il silenzio illegittimo dell’Amministrazione, all’esercizio della relativa attività amministrativa, risulta prevista dall’art. 3, comma 40, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 42.

Orbene, l’inesistenza sopravvenuta, in data anteriore a quella di proposizione del presente ricorso in appello, della norma attributiva del potere di cui si pretende qui la declaratoria dell’obbligo di esercizio attraverso il c.d. rito sul silenzio, rende il ricorso stesso inammissibile per carenza dell’interesse ad agire, che, com’è noto, consiste in un vantaggio pratico e concreto, anche soltanto eventuale o morale, che può derivare al ricorrente dall’accoglimento dell’impugnativa.

Nel caso di specie, nessuna utilità potrebbe infatti derivare ai ricorrenti dall’eventuale accoglimento dell’impugnativa, atteso che la loro pretesa non è più in grado di essere soddisfatta dall’Amministrazione, alla luce della intervenuta espunzione dall’ordinamento, per effetto della veduta declaratoria di incostituzionalità, della procedura di stabilizzazione dei cc.dd. "precari", prevista dalla norma ormai da essi inutilmente invocata.

La loro pretesa, insomma, viene così a risultare del tutto esorbitante dall’àmbito delle pretese riconducibili alla situazione giuridica sostanziale, di cui essi sono titolari.

2. – L’appello, in definitiva, va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.

Spese del presente grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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