Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-07-2011) 27-07-2011, n. 30020 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Condannato in stato di custodia cautelare alla pena di 7 anni di reclusione con sentenza 20 Luglio 2010 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il reato previsto dagli artt. 81 cpv., 609 bis e 609 ter c.p., il Sig. C. ha richiesto la sostituzione della custodia in carcere con quella degli arresti presso il domicilio.

Detta richiesta è stata respinta dal Tribunale che, nonostante il decorso del tempo dai fatti (anni 2005-2008), ha ritenuto sussistere il pericolo di ricaduta nel reato e la decisione è stata confermata il 28 Gennaio 2011 dal Tribunale di Napoli in sede di appello. Il Tribunale pronunciando in sede di appello ha giudicato fondata l’affermazione contenuta nell’ordinanza reiettiva secondo cui il pericolo di reiterazione non è limitato a condotte in danno della sola persona offesa, il cui allontanamento non impedisce di per sè la cessazione del pericolo, e si dirige verso "qualsivoglia vittima".

Nè può ritenersi decisivo il decorso del tempo, posto che un anno e sette mesi di custodia rappresentano una minima parte della durata della condanna inflitta e non consentono di attribuire rilievo all’elemento della formale incensuratezza.

Il Sig. C. ricorre contro l’ordinanza del Tribunale di Napoli, lamentando:

1. violazione dell’art. 292 c.p.p., comma 2, in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. e), per essere nella sostanza omessa la motivazione delle ragioni che giustificano il permanere della eccezionale custodia cautelare in carcere pur in presenza di obiettivi elementi di attenuazione delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura;

2. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per avere omesso di indicare quali elementi, diversi dalla gravità obiettiva dei fatti, giustifichino il permanere della misura più grave e il rigetto della custodia domiciliare in una situazione in cui la persona offesa è stata trasferita in struttura protetta e nessuna ragione sorregge l’ipotesi di commissione di nuovi fatti a così elevata distanza di tempo dai fatti e dopo una lunga custodia cautelare;

3. carenza di motivazione ex art.606 c.p.p., lett. e), per omessa esplicitazione delle ragioni di attuale pericolosità.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere esaminato alla luce della dichiarazione di rinuncia che il Difensore, peraltro senza sottoscrizione della parte, ha depositato con allegata copia dell’ordinanza con la quale la Corte di Appello ha disposto in favore del Sig. C. la cessazione della misura della custodia in carcere e la sostituzione con quella della custodia domiciliare, cosi accogliendo l’istanza che è alla base dei motivi di ricorso.

Considerati i principi fissati dalle Sezioni Unite Penali con la recente decisione n. 7931 del 2011, Testini (rv 249002) in tema di cessazione dell’interesse all’impugnazione, la dichiarazione del Difensore costituisce motivo di valutazione della non esistenza di un interesse a coltivare l’impugnazione proposta, così che questa deve essere dichiarata inammissibile.

Trattandosi di carenza di interesse sopravvenuta e non ravvisandosi profili di colpa del ricorrente, alla pronuncia di inammissibilità non può seguire l’addebito delle spese ricorrente stesso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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