Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-07-2011) 27-07-2011, n. 30018 Correzione di errori materiali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe, emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è stata applicata a P.R. e S.K. la pena concordata tra le parti per i reati di agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, (per il solo S.). Il GUP applicò altresì la misura di sicurezza dell’assegnazione a colonia agricola o casa di lavoro per la durata di un anno a pena espiata e previa verifica del permanere della pericolosità sociale.

Il S. propone ricorso per cassazione deducendo:

1) violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e condanna, perchè all’udienza del 21 ottobre 2010 il PM aveva corretto il capo di imputazione retrodatando la data di commissione dei reati al mese di aprile 2006, mentre il GUP, pur avendo recepito la modifica, ha riportato nella sentenza la medesima imputazione della richiesta di rinvio a giudizio.

2) violazione di legge perchè nell’applicare la misura di sicurezza il giudice non ha scelto quale delle due previste dall’art. 216 c.p., debba essere in concreto applicata.

Il P. propone ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 538 e 202 c.p., e mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Lamenta che il giudice ha applicato la misura di sicurezza come se fosse obbligatoria ex lege, senza valutare la sussistenza e l’attualità della pericolosità sociale. Inoltre, il PM non aveva chiesto l’applicazione della misura che è stata applicata de plano dal giudice senza dare alla difesa la possibilità di interloquire.

Motivi della decisione

Quanto alla censura relativa alla data di commissione dei reati, si osserva che effettivamente il PM all’udienza del 21 ottobre 2010 aveva modificato il capo di imputazione nel senso che la data di cessazione dei reati doveva essere retrodatata al 30 aprile 2006.

Tale modifica era stata accettata dalle difese e dal giudice. La sentenza, però, per un evidente errore materiale, riporta ancora l’originario capo di imputazione, senza la correzione apportatavi.

Ciò tuttavia non comporta alcuna nullità, ma solo la necessità di correggere il suddetto errore materiale con la specificazione della data di cessazione della continuazione.

Il secondo motivo del ricorso del S. è infondato perchè la scelta in concreto tra la casa di lavoro o la colonia agricola andrà fatta eventualmente in sede esecutiva.

E’ invece fondato il ricorso del P.. Il giudice infatti ha applicato la misura di sicurezza in modo automatico come se fosse obbligatoria, mentre è pacifico in giurisprudenza che la misura privativa o limitativa della libertà può essere applicata solo dopo che il giudice abbia accertato, con adeguata motivazione, che in concreto il soggetto è persona pericolosa (cfr. Sez. 3^, 13.1.2009, n. 8843, Kanapari, m. 243004; Sez. 3^, 15.5.1987, n. 7618, Mussoni, m. 176220). Tale accertamento di pericolosità, nella specie, è invece mancato.

Poichè l’applicazione della misura non incide sul patto intervenuto tra le parti, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla misura di sicurezza per mancato accertamento della pericolosità dei soggetti, con rinvio al tribunale di Vicenza per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Corregge l’epigrafe della sentenza impugnata nel senso che i reati devono ritenersi contestati fino al 30 aprile 2006.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza con rinvio al tribunale di Vicenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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