Cons. Stato Sez. III, Sent., 05-08-2011, n. 4694 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

sussistono i presupposti per definire il giudizio nel merito ai sensi della citata disposizione della cui applicabilità è stato dato avviso alle parti presenti alla camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza incidentale di sospensione della sentenza appellata.

1. Il signor H. E. K., cittadino marocchino, ha impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, il decreto del Questore di Brescia in data 20 settembre 2010 con il quale è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno (già rilasciato in suo favore nel corso del 2008). Il TAR di Brescia ha respinto il ricorso in questione, ritenendo che la condanna per un reato concernente stupefacenti (in particolare: il reato di detenzione di sostanze stupefacenti), ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sia di per sé ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno.

2. Avverso detta decisione il signor H. E. K. ha proposto atto di appello, censurando le conclusioni del T.A.R, argomentando il non automatismo degli effetti della condanna, la necessità di uno specifico e motivato giudizio di pericolosità sociale ed inoltre la mancata valutazione della lunga durata del soggiorno e dell’attività lavorativa regolarmente svolta dall’appellante.

3. L’appello va respinto alla luce della normativa vigente e di una giurisprudenza consolidata nella sua applicazione per le seguenti motivazioni.

4. Come correttamene posto in rilievo dal T.A.R., l’art. 4, comma 3, del t.u. n. 286/1998 – nel testo modificato dall’art. 4 della legge n. 189/2002 – individua specifiche ipotesi preclusive dell’ingresso e della permanenza dello straniero in Italia. Fra le condizioni preclusive rientrano le condanne penali per "reati inerenti agli stupefacenti ". Nella specie l’appellante è stato riconosciuto colpevole del reato previsto dall’art. 73 della legge n. 399/1990 (acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti) con sentenza del 16/04/2006, passata successivamente in giudicato.

5. La condanna per reati concernenti gli stupefacenti è di per sé ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 4 comma 3 e 5 comma 5 del d.lgs n.286/1998, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, salvo che, ai sensi del citato comma 5, non ricorrano fatti sopravvenuti che facciano venire meno le ragioni ostative e che, in caso di ricongiungimento familiare, siano valutati aspetti quali la durata del soggiorno e i legami familiari esistenti.

6. Nessuno degli aspetti che potrebbero richiedere una specifica rivalutazione dei fatti ostativi a termini di legge sussiste, tranne la lunga durata del soggiorno in Italia, che risulta inficiata dalla circostanza di una condanna per stupefacenti riportata nel 2006 ad oltre 17 anni dall’ingresso dell’appellante, quando quest’ultimo era pienamente in grado di provvedere altrimenti alla propria sussistenza, come puntualmente viene sottolineato dalla motivazione del provvedimento impugnato.

Non può essere pertanto considerato sufficiente a questi fini il mero svolgimento di regolare attività lavorativa prima e dopo il compimento dei reati per i quali l’appellante è stato condannato.

Dalla relazione della Questura di Brescia risulta che la concessione del permesso di soggiorno nel giugno 2007 (successiva alla sentenza) non deriva da una diversa valutazione, ma dalla mancata conoscenza dei precedenti penali del richiedente acquisita solo nell’aprile 2010.

7. In conclusione l’appello va respinto.

Si ravvisano motivi equitativi per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge

l "appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Marco Lipari, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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