Cons. Stato Sez. IV, Sent., 05-08-2011, n. 4719 Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe il T.a.r. ha declinato la propria giurisdizione assumendo che la fattispecie dedotta in giudizio fosse ricompresa nella disciplina recata dall’art.63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ed affermando conseguentemente la giurisdizione del giudice ordinario.

L’appellante sostiene che la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo in quanto il ricorrente non ha perduto, pur in presenza dell’impugnato provvedimento di transito al ruolo civile, il suo status di militare.

Ad avviso del Collegio il giudice amministrativo ha giurisdizione sulla presente controversia, in quanto se pur è stato adottato un provvedimento di transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’amministrazione della difesa, allo stato, pacificamente, non si e "ancora perfezionato il momento della stipulazione del relativo contratto di lavoro, indispensabile ai fini dell’assunzione nell’amministrazione civile (v.Cons.Stato Sez. IV n.6825/2007).

Ne consegue che la controversia in esame deve ritenersi ricompresa tra quelle menzionate nell’art.3 del decreto legislativo n.165/2001, richiamato dal comma quarto dell’art.63 del medesimo decreto citato.

Pertanto, in accoglimento dell’appello, la sentenza appellata va annullata con rinvio al medesimo T.a.r.

Quanto alle spese il Collegio ritiene che esse debbano essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla con rinvio la sentenza di primo grado.

Le spese del giudizio possono essere compensate.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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