Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-07-2011) 27-07-2011, n. 30015 Notificazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, ha respinto l’istanza volta ad ottenere la revoca della dichiarazione di irrevocabilità della condanna inflitta alla Sig.ra M. con sentenza del citato Tribunale in data 16 Ottobre 2009.

La ricorrente, contumace in sede di giudizio, lamentava l’inefficacia della notificazione del deposito della sentenza di merito effettuata ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 8, ma operata in modo irrituale in quanto mancante della positiva comunicazione della lettera raccomandata contenente l’avviso di deposito presso la casa comunale.

Motivi della decisione

L’ordinanza impugnata da atto dei passaggi effettuati al fine di perfezionare la notificazione; in particolare da atto che per la lettera raccomandata relativa all’avviso di avvenuto deposito della comunicazione presso la Casa comunale non è stato possibile provvedere alla consegna all’imputata, non reperita presso il domicilio, ma è stato fatto formale avviso di deposito cui è seguito il mancato ritiro della lettera raccomandata nei termini previsti. Di tutto questo fanno fede le annotazioni dell’ufficiale postale e dell’ufficiale giudiziario.

Rileva la Corte che gli avvisi e le comunicazioni a mezzo raccomandata sono stati effettuati presso il domicilio indicato dalla parte e presso il quale le notificazioni relative al presente grado di giudizio si sono rilevate efficaci.

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte il ricorso deve essere respinto e la ricorrente condannata, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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