Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-07-2011) 27-07-2011, n. 30014 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con provvedimento in data 14 Ottobre 2010, il Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Casarano, ha respinto l’istanza volta alla sospensione o revoca dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo disposto dal tribunale con sentenza del 14 febbraio 2006.

Con l’istanza in parola la Difesa dell’odierna ricorrente aveva contestato la legittimità dell’ordine di demolizione emesso dal Pubblico Ministero in sede, nonchè contestato la incompatibilità di detto ordine con la pendenza di domanda di sanatoria ex L. 24 novembre 2003, e la pendenza di procedura comunale volta ad accertare l’esistenza di eventuale interesse pubblico all’acquisizione dell’immobile al patrimonio del Comune.

Con ampia motivazione il provvedimento del Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Casarano, ha respinto tutti i profili prospettati dalla Sig.ra O..

Propone ricorso la Sig.ra O., lamentando:

1. violazione di legge per essere stato il decreto emesso "de plano" in assenza di contraddittorio tra le parti, sebbene tra le ragioni dell’istanza fosse richiamata anche la pendenza di istanza di condono edilizio, ragione che comporta l’esame di questioni interpretative e non consente di pronunciare senza la partecipazione dell’istante;

2. violazione dell’art. 128 c.p.p., per omesso deposito in cancelleria del decreto, non risultando sul provvedimento alcuna attestazione di deposito;

3. violazione dell’art. 66 c.p.p., comma 2, per omessa notificazione del decreto entro 5 giorni: il provvedimento, datato 14 ottobre 2010, è stato notificato soltanto in data 2 novembre 2010. 4. vizio di motivazione per non avere il decreto dato risposta alle questioni concernenti la nullità del decreto emesso dal Pubblico Ministero contenente l’ordine di demolizione, questioni che sono state puntualmente esposte e che vengono riproposte alle pagg. 11 e seguenti del ricorso, in particolare alle pagine 17 e 18;

5. vizio di motivazione in ordine alla richiesta di sospensione dell’ordine a seguito dell’avvenuta presentazione di domanda di condono edilizio.

Motivi della decisione

1. Ritiene la Corte che la prima questione da esaminare riguardi il denunciato vizio di violazione di legge per avere il Tribunale pronunciato sull’istanza con decreto di inammissibilità emesso "de plano" ai sensi dell’art. 666 c.p.p., comma 2.

Atteso il contenuto non esaustivo della disposizione di legge circa il procedimento da seguire, la giurisprudenza ha fissato nel tempo il principio secondo cui la dichiarazione di inammissibilità può essere pronunciata "de plano" dal giudice solo quando il tema della decisione non coinvolga questioni di fatto che debbono essere valutate nel merito e/o presenti questioni di interpretazione della legge che si rivelano manifestamente infondate e per le quali non verrebbe alcuna utilità dalla instaurazione del contraddittorio (si vedano sul punto. Prima Sezione Penale, sentenza n.24164 del 2004, Castellano, rv 228996; Quinta Sezione Penale, sentenza n. 34960 del 2007. Stara, rv 237712).

Nel caso in esame i quesiti posti con l’istanza di revoca o sospensione dell’ordine di demolizione risultano palesemente infondati e inammissibili per le ragioni di seguito esposte, così che non sussiste la violazione di legge lamentata con il primo motivo di ricorso relativo alla violazione dell’art. 666 c.p.p., comma 2. 2. Sono manifestamente infondati, in primo luogo, i motivi di ricorso secondo e terzo. 11 decreto del giudice è stato notificato alla parte istante, la quale ha potuto approntare ritualmente il presente ricorso. Nessun dubbio, dunque, che la notificazione da parte della cancelleria del Tribunale presupponga l’avvenuto deposito del decreto, così che, in mancanza di espressa previsione di nullità in relazione agli adempimenti formali successivi (attestato di deposito in cancelleria) e al rispetto del termine di cinque giorni non può ravvisarsi alcuna nullità del decreto stesso.

3. Manifestamente infondato il vizio dedotto col quarto motivo di ricorso: il decreto del Tribunale da atto puntualmente (pagina 1) delle censure mosse dalla parte all’ordine di demolizione emesso dal Pubblico Ministero ed ad esse offre una precisa risposta alle pagine 3 e 4. Va, dunque, escluso che si versi in ipotesi di carenza di motivazione mentre deve rilevarsi, per contro, che in sede di ricorso vengono riproposte pedissequamente le medesime questioni cui il Tribunale ha dato risposta in modo puntuale; sotto questo profilo il motivo di ricorso deve essere considerato anche viziato da genericità. Secondo il costante orientamento di questa Corte, si considerano generici – con riferimento al disposto dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) -, i motivi che ripropongono davanti al giudice di legittimità le medesime doglianze presentate in sede di merito e che nella sostanza non tengono conto delle ragioni che il giudice ha posto a fondamento della decisione sui punti contestati (cfr., tra le altre. Seconda Sezione Penale, sentenza 6 maggio 2003, Cucillo).

4. Manifestamente infondato anche il quinto motivo di ricorso, non sussistendo la lamentata carenza di motivazione circa la rilevanza della domanda di condono edilizio proposta dalla parte. Non solo il Tribunale ha ampiamente affrontato la questione alle pagine 2 e 3 del provvedimento, ma ha dato conto in modo specifico delle ragioni per cui le caratteristiche e la localizzazione dell’immobile impongono palesemente, anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte, di disattendere la tesi proposta dalla persona istante.

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte il ricorso deve essere respinto e la ricorrente condannata, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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