Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-07-2011) 27-07-2011, n. 30012 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto in data 12 gennaio 2010, il G.I.P. del Tribunale di Salerno disponeva, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, l’archiviazione del procedimento penale instaurato nei confronti di R.E. per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, artt. 734 e 392 c.p., a seguito di denuncia querela sporta nei suoi confronti da M. R..

Avverso tale provvedimento la M. proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso deduceva la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), lamentando la carenza di motivazione conseguente al richiamo, per relationem, dei contenuti della richiesta del Pubblico Ministero, ritenuti del tutto insufficienti a giustificare le ragioni della richiesta archiviazione.

Con un secondo motivo di ricorso deduceva la violazione di legge avendo il Pubblico Ministero procedente omesso di notificare alla persona offesa, che aveva manifestato espressamente la volontà di essere informata, l’avviso della richiesta di archiviazione.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il secondo motivo di ricorso è fondato e la sua natura assorbente esonera questa Corte dall’esaminare l’ulteriore motivo di ricorso.

Come correttamente osservato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, la ricorrente aveva formalmente richiesto, nella denuncia a sua firma, di essere informata dell’eventuale richiesta di archiviazione.

Tale avviso risulta effettivamente omesso.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, tale omissione determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità ex art. 127, comma 5, del decreto di archiviazione, impugnabile con ricorso per cassazione (Sez. 2^ n. 1929, 15 gennaio 2010 ed altre prec. conf.).

Il ricorso deve conseguentemente essere accolto ed il provvedimento impugnato annullato con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnato decreto e dispone trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Salerno.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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