Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-07-2011) 27-07-2011, n. 30011 Provvedimento abnorme

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

In un procedimento nei confronti di B.P. per i reati di cui agli artt. 424 e 703 c.p., il PM di Parma chiese l’archiviazione parziale in ordine al reato di cui all’art. 424 c.p..

Il GIP, con l’ordinanza in epigrafe, dispose che il PM formulasse l’imputazione per i reati di cui all’art. 404 c.p., e L. n. 895 del 1967, art. 4.

Il B. propone ricorso per cassazione deducendo abnormità del provvedimento e lamentando che il GIP ha ordinato di formulare una imputazione per reati diversi da quelli contestati dal PM e per i quali era stata chiesta l’archiviazione con conseguente violazione delle norme relative all’azione penale ed inoltre senza alcuna valutazione degli elementi di fatto presenti in atto.

In prossimità dell’udienza in camera di consiglio il difensore del ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Motivi della decisione

L’ordinanza impugnata non può sicuramente ritenersi abnorme.

Innanzitutto, va precisato che è di tutta evidenza che l’ordinanza impugnata ha disposto l’imputazione (oltre che per quello di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 4) per il reato di cui all’art. 424 c.p., (Danneggiamento seguito da incendio) e non già per quello di cui all’art. 404 c.p., modificato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 85, art. 8, (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose), come erroneamente sostenuto nel ricorso per cassazione. Ossia l’imputazione coattiva è stata disposta proprio per il rea contestato dal PM e per il quale questi aveva chiesto l’archiviazione, anche se per un evidente errore materiale (dato che il ricorrente aveva gettato la bottiglia incendiaria contro un cassonetto della spazzatura e non contro cose oggetto di culto o consacrate al culto o destinate necessariamente all’esercizio del culto) nel dispositivo della ordinanza impugnata è stato scritto art. 404 anzichè art. 424 c.p..

In ogni caso, ai fini della formulazione della imputazione coatta ( art. 409 c.p.p., comma 5) il PM è vincolato alla diversa valutazione del fatto operata dal GIP nonchè dalla qualificazione giuridica da questi ritenuta, ben potendo il GIP, fermi restando gli elementi in fatto acquisiti (come nel caso in e-same), individuare una diversa ipotesi di reato.

Nella specie inoltre, l’imputazione coattiva è stata ordinata proprio per lo stesso reato contestato dal PM, oltre che per l’ulteriore reato di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 4, per il porto illegale in luogo pubblico della bottiglia incendiaria.

D’altra parte, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "Non è abnorme, e non è pertanto ricorrìbile per cassazione, il provvedimento con cui il G.i.p. investito della richiesta di archiviazione per un determinato reato, ravvisi nella fattispecie altri titoli di reato, invitando il PM. a formulare la relativa imputazione" (Sez. 6^, 20.1.2010, n. 9005, Iannantuono, m. 246407).

E’ bene precisare che – contrariamente a quanto si assume nella memoria difensiva – non si tratta di un fatto nuovo ma dello stesso fatto (detenzione, porto e lancio di una bottiglia incendiaria) in ordine al quale è stato individuato un ulteriore titolo di reato.

Non vi sono quindi elementi di abnormità nel provvedimento impugnato.

In applicazione dell’art. 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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