Cons. Stato Sez. V, Sent., 05-08-2011, n. 4710 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Commissario ad acta delegato dal Prefetto di Bari per il compimento degli atti in esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato, Sez. Quinta, n. 4267/2007, n. 3817/2008, n. 2153/2010 e n.8420/2010, riferisce circa l’attività svolta, in particolare quanto alle iniziative per l’adozione della variante al P.R.G. necessaria all’attuazione del giudicato. In merito, comunica di avere richiesto con decreto n. prot. 2/ Commiss. del 2 marzo 2011 all’Ufficio urbanistico del Comune di Bari ed all’impresa P. la presentazione di una relazione sui vincoli esistenti sul territorio interessato dall’intervento edilizio programmato e di avere nominato due consulenti per seguire le operazioni e le attività tecniche sotto il profilo progettuale e sotto quello urbanistico.

Riferisce, altresì, di essere in grado di dar corso alla procedura per l’adozione della variante a P.R.G. considerando tuttavia che la scelta della procedura accelerata di approvazione del progetto e della variante, ai sensi del d.p.r. 383/1994 nonché dell’art. 19 d.p.r. 327/2001 e della l. reg. Puglia n.3/2005, indicata dal Consiglio di Stato nelle decisioni prese, potrebbe comportare contestazioni da parte dell’amministrazione comunale in ordine alla ricorrenza dei presupposti dell’opera pubblica statale, atteso che la Cittadella della Giustizia, di indubbio interesse statale, verrà edificata dall’impresa in proprio e con conservazione della piena proprietà in capo alla stessa, con obbligo di concessione in locazione al Comune di Bari. Esprime, quindi, la preferenza per l’adozione della procedura ordinaria secondo quanto previsto dalla l. reg. Puglia 31 maggio 1980 n. 56.

Segnala, altresì, la necessità di nomina di un responsabile del procedimento, ferme restando le competenze decisorie del Commissario.

Chiede, quindi, al Consiglio di Stato di:

1.ratificare l’operato ad oggi dell’Ufficio Commissariale, anche in riferimento alla nomina dei consulenti tecnici;

2.indicare la procedura da seguire per l’adozione della variante al P.R.G. vigente, se quella semplificata o quella ordinaria;

3. approvare l’intento del Commissario di designare il RUP;

4.dotare l’Ufficio commissariale di un fondo spese a carico del Comune di Bari;

5.determinare provvisoriamente in euro 50.000,00 (cinquantamila) la dotazione di detto fondo;

6.liquidare un acconto sulle competenze professionali al Commissario ed ai suoi consulenti;

7.prorogare il termine per l’esecuzione dell’incarico commissariale per il tempo necessario all’adozione della variante urbanistica e dei successivi strumenti contrattuali per un tempo non inferiore ad un anno solare.

Va, preliminarmente, rilevato che le istanze del Commissario ad acta da esaminare in questa sede sono configurabili alla stregua di richieste di chiarimento sulle modalità di ottemperanza, in ordine alle quali il giudice dell’ottemperanza esercita i poteri cognitori ed ordinatori ora codificati negli artt. 112 e 114, comma 7 del cod. proc. amm.. Esse riguardano profili di attuazione del giudicato già affrontati nelle pronunce e sui quali l’ausiliario del giudice non può che richiedere all’organo giurisdizionale i chiarimenti ritenuti necessari, rimanendo esclusa ogni preventiva valutazione su atti ancora da emanare, per i quali non possono che valere gli eventuali strumenti di reclamo ex post dinanzi allo stesso giudice di ottemperanza (Cass. Civ. Sez. III, 18 settembre 2009, n. 20105).

Ciò precisato,in ordine alle singole richieste del Commissario, il Collegio ritiene di fornire i seguenti chiarimenti.

1. In ordine alla prima domanda, il Collegio ritiene che la complessità tecnica delle operazioni ed attività connesse all’adozione della variante urbanistica rendano effettivamente necessario per il Commissario ad acta delegato dotarsi della collaborazione di consulenti tecnici in grado di dare il proprio apporto di natura tecnica. Autorizza, pertanto, il Commissario ad acta, nella qualità di proprio organo ausiliario, a nominare due consulenti tecnici, in base ai requisiti stabiliti dall’art. 19, comma 2 cod. pr. amm..

2. In ordine alla procedura da seguire, rileva il Collegio che con decisione n. 2153/2010 del 15.4.2010, è stato statuito che "poiché, quindi, in conclusione, la proposta contempla la realizzazione previa approvazione di una variante urbanistica, il Commissario, nella qualità indicata, dovrà attivare le procedure occorrenti perché tale variante venga predisposta e, previa verifica degli altri presupposti normativi, adottata secondo le procedure di legge, utilizzando se del caso, ove legittimamente possibile, i procedimenti accelerati che la legge appresta per casi di realizzazione di opere di interesse generale o di interesse pubblico strettamente inteso."

Non è stato, pertanto, sancito alcun obbligo da parte del Commissario ad acta di seguire la procedura accelerata di cui al d.p.r. 18.4.1994, n. 383, la cui applicabilità va, in effetti, valutata "se del caso" da parte del Commissario, tenendo conto della necessaria compresenza sia dell’elemento oggettivo (opera di interesse statale) sia dell’elemento soggettivo (realizzazione da parte di amministrazione statale o di ente istituzionalmente competente). Ove manchi anche uno di tali elementi, come nel caso di realizzazione di opera di interesse statale – il complesso di edifici destinati alla sede degli uffici giudiziari di Bari – mediante lo strumento contrattuale della concessione in locazione, che conserva la proprietà del compendio immobiliare in capo al soggetto privato realizzatore e concedente, si ritiene in effetti inapplicabile la procedura accelerata di cui al d.p.r. n. 383/1994 (cfr. Cons. St. Sez. V, 10072000, n. 3860). Occorre, tuttavia, precisare che anche nel procedimento ordinario di adozione di variante urbanistica, secondo quanto previsto dalla l. reg. Puglia 31 maggio 1980 n. 56, il Commissario ad acta si sostituirà integralmente all’amministrazione comunale nell’esercizio di tutti i poteri rientranti nella competenza di quest’ultima.

3. In ordine alla richiesta di autorizzazione alla nomina del responsabile unico del procedimento, il Collegio, condivisa la necessità di individuazione di tale figura ai sensi dell’art. 5 L. n. 241/1990, ritiene tuttavia che esso possa essere prescelto tra uno dei consulenti tecnici del Commissario, che seguirà altresì per intero l’istruttoria ed ogni altro adempimento in relazione al procedimento.

4. Attesa l’onerosità delle operazioni da svolgere – in parte già documentata con elenco delle spese già sostenute dal Commissario – si ritiene di liquidare in via provvisoria, a titolo di acconto per onorari e spese in favore del Commissario ad acta e dei consulenti tecnici, rispettivamente la somma di euro 15.000 (quindicimila) in favore del Commissario ad acta delegato e di euro 5.000 (cinquemila) in favore di ciascuno dei consulenti tecnici, ponendola a carico del Comune di Bari e con riserva di provvedere in via definitiva all’esito dell’ultimazione delle attività.

5. Attesa la complessità delle operazioni, si accoglie altresì la richiesta di proroga del termine assegnato al Commissario ad acta con sentenza n.8420/2010, che si fissa in un anno decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente decisione.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

pronunciando sulla richiesta di chiarimenti del Commissario ad acta delegato dal Prefetto di Bari con provvedimento in data 29.1.2011:

– determina le modalità di ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato Sez. Quinta, n. 4267/2007, n. 3817/2008, n. 2153/2010 e n. 8420/2010 nei sensi di cui in motivazione;

– liquida provvisoriamente in favore del Commissario ad acta e dei consulenti tecnici da lui nominati la complessiva somma di euro 25.000 (venticinquemila), di cui 15.000 (quindicimila) in favore del Commissario ad acta delegato e di 5.000 (cinquemila) in favore di ciascuno dei consulenti tecnici, che pone a carico del Comune di Bari;

– proroga il termine assegnato al Commissario ad acta per l’esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato Sez. Quinta, n. 4267/2007, n. 3817/2008, n. 2153/2010 e n. 8420/2010 fissandolo in un anno decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della presente decisione;

– compensa le spese della presente fase di giudizio.

Manda alla Segretaria di comunicare la presente decisione al Commissario ad acta delegato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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