Cons. Stato Sez. V, Sent., 05-08-2011, n. 4708 Dirigenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, sez. V, con la sentenza n. 3648 del 3 dicembre 1998, dichiarava improcedibile il ricorso proposto dall’attuale appellante avverso il provvedimento che approvava la graduatoria del concorso pubblico per la nomina dei direttori generali delle A.S.L. e delle A.O. della Regione Campania.

Secondo il TAR, la pretesa del ricorrente sarebbe stata ormai superata dall’adozione, da parte della Regione Campania, di una delibera (G.R. n. 8307 del 17 ottobre 1997) con cui è stato previsto un ulteriore e diverso sistema di reclutamento dei direttori generali, basato sulla costituzione di un elenco unico degli idonei da cui attingere per le successive nomine, da aggiornare periodicamente ogni sei mesi, e con cui è stata espressamente dichiarata esaurita la validità della graduatoria di cui alla delibera impugnata.

L’appellante contestava la decisione del TAR, riproponendo i motivi di ricorso di primo grado, relativamente all’erronea attribuzione dei punteggi: secondo l’appellante, la graduatoria, che vedeva il ricorrente al 38° posto con punti 57,50, non avrebbe considerato il parametro relativo al numero di dipendenti (con attribuzione di quattro punti al posto di due) e il parametro relativo alle pubblicazioni (con un riconoscimento iniziale di tre punti, successivamente disconosciuti).

L’appellante, inoltre, sostiene che, se gli si fosse riconosciuto il punteggio correttamente, sarebbe stato chiamato dalla Regione Campania, che ha utilizzato la graduatoria originaria fino al 26° posto, in relazione ad un candidato che aveva ottenuto punti 60,50.; pertanto, sussisterebbe in ogni caso, un interesse a fini risarcitori.

All’udienza pubblica del 14 giugno 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il Collegio ritiene che l’appello sia infondato, dovendosi confermare la pronuncia del TAR Campania che ha dichiarato improcedibile il ricorso originario.

All’esame dell’atto d’appello, infatti, risulta evidente che la pretesa dell’appellante di ottenere un punteggio pari a tre punti in relazione al parametro delle pubblicazioni sia manifestamente infondato.

In primo luogo, poiché la scelta, nell’ambito di un punteggio attribuibile tra un minimo ed un massimo, di una determinata votazione appartiene alla discrezionalità tecnica della Commissione che, secondo i noti principi che disciplinano il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni connotate da discrezionalità tecnica, il giudice amministrativo può censurare solo laddove risultino tecnicamente inattendibili o affette da evidenti illogicità, il che non viene in evidenza nel caso di specie, anche in relazione alla tipologia di pubblicazioni che l’appellante ha prodotto e che non appaiono particolarmente pertinenti rispetto all’oggetto del concorso; fermo restando che è la stessa Commissione a dover valutare nel merito tali pubblicazioni per verificarne il valore, valutazione che la Commissione ha espresso con un punteggio pari a zero.

Inoltre, la deduzione dell’appellante, secondo cui, in una prima versione della graduatoria la Commissione avrebbe attribuito un punteggio pari a tre, per poi azzerare tale punteggio in sede di riforma della graduatoria, avvenuta con il provvedimento impugnato in primo grado, non ha valore dirimente, poiché la rettifica della graduatoria è sempre possibile caso di erronea attribuzione del punteggio, rettifica che è immune da vizi di legittimità amministrativa, peraltro neppure dedotti.

Pertanto, asserita la legittima attribuzione di un punteggio pari a zero per il parametro pubblicazioni, l’appellante non risulta avere neppure interesse a fini risarcitori, atteso che, anche se ottenesse due punti in più in relazione al diverso parametro "numero dei dipendenti", come si pretende nell’atto di appello, otterrebbe un punteggio pari a 59,50; punteggio che è inferiore a quello dell’ultimo candidato, collocato nella graduatoria in contestazione, chiamato ai fini del conferimento della nomina di Direttore Generale (candidato collocato al 26° posto con punti 60,50, come asserisce lo stesso appellante a pag. 5 dell’atto di appello).

È pur vero che, di regola, l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso tendente all’annullamento degli atti concorsuali, non esclude la persistenza dell’interesse all’accertamento dell’illegittimità degli stessi, in funzione del rilievo che la relativa statuizione giurisdizionale può assumere nel successivo giudizio risarcitorio diretto a ristorare il ricorrente del pregiudizio patito per effetto dell’illegittimità provvedimentale.

Il principio, infatti, ha trovato evidenza positiva nell’art. 34, comma 3, c.p.a., a mente del quale quando in corso di giudizio l’annullamento del provvedimento impugnato non è più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità del provvedimento se sussiste l’interesse ai fini risarcitori.

Nel caso di specie, tuttavia, non sussiste nemmeno l’interesse a fini risarcitori, poiché, come detto, l’appellante non avrebbe potuto nemmeno ottenere, alla luce delle argomentazioni sopra dispiegate, una minima chance di vedersi conferire la nomina di Direttore Generale.

Ciò determina, di conseguenza, la reiezione dell’appello, con conferma della sentenza di primo grado.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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