Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-07-2011) 27-07-2011, n. 30008

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Crema, decidendo al termine di udienza di convalida dell’arresto del Sig. C., non ha convalidato l’operato della polizia giudiziaria.

Osserva il giudice nel suo provvedimento che il rinvenimento di 10 grammi circa di sostanza stupefacente, cocaina, rinvenuta occultata nell’automezzo condotto dall’indagato non si è rivelato elemento sufficiente per ritenere sussistere l’ipotesi di destinazione a terzi; l’indagato, infatti, non risulta avere alcun precedente penale o comunque pendenze per fatti legati al consumo o al commercio di sostanze stupefacenti che possano far ipotizzare una detenzione finalizzata a cessione.

Avverso tale decisione ricorre il pubblico ministero in sede lamentando violazione di legge in quanto il giudice avrebbe dovuto valutare non gli esiti del contraddittorio avvenuto in sede di udienza e gli accertamenti successivi all’arresto, bensì la correttezza e fondatezza dell’operato della polizia giudiziaria al momento del controllo e dell’arresto. Poichè in tale momento il quantitativo di sostanza sequestrato era contenuto, ma non modicissimo, e la condotta tale da far sussistere gli estremi di flagranza nel reato, deve concludersi che sussistevano quanto meno i presupposti di arresto facoltativo.

All’udienza del 31 gennaio 2011 il ricorso è stato oggetto di rinvio per difetto di rituale notifica.

Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento.

E’, infatti, corretto l’assunto del ricorrente secondo il quale il giudizio sulla fondatezza e legittimità dell’arresto operato dalla polizia giudiziaria deve essere compiuto dal giudice avendo riguardo esclusivamente alla situazione di fatto e alle conoscenze che la polizia giudiziaria poteva apprezzare al momento dell’accertamento della flagranza, mentre le conoscenze acquisite in sede di convalida dell’arresto possono avere rilevanza in relazione alla decisione che il giudice si trova ad assumere per l’emissione delle successive misure sulla libertà.

E dunque, non vi è dubbio che la presenza di 10 grammi di sostanza stupefacente, nascosti nel vano motore e nella disponibilità di persona che non risultava consumatore abituale, sono circostanze che potevano essere apprezzate legittimamente dalla polizia giudiziaria al fine di valutare l’ipotesi di destinazione a terzi.

A ciò consegue che la motivazione del provvedimento impugnato risulta viziata nei termini esposti dal ricorrente e comporta l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Giudice delle indagini preliminari.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Crema.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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