Cons. Stato Sez. V, Sent., 05-08-2011, n. 4707 Ricorso per revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza n. 7330 del 6 ottobre 2010, censurata con ricorso per revocazione, la Sezione ha accolto l’appello proposto dall’ATI L. contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Trento n. 50 del 2010 e, in riforma della stessa, ha rigettato il ricorso in primo grado proposto dalla ATI D. contro il provvedimento di esclusione dalla gara d’appalto indetta da T. S. s.p.a. per la fornitura, posa in opera e gestione di un impianto funiviario.

In specifico, la T. S. S.p.A. aveva indetto una procedura aperta, per l’affidamento del contratto misto avente ad oggetto le seguenti prestazioni: fornitura e posa in opera dell’impianto a fune per il collegamento tra le stazioni sciistiche di Pinzolo e Madonna di Campiglio; l’esecuzione dei lavori accessori per la realizzazione delle opere civili connesse e accessorie alla funzionalità dell’Impianto medesimo; il successivo servizio di gestione per 20 (venti) anni dell’opera.

Il criterio di aggiudicazione prescelto era quello del "prezzo finale" più basso, intendendosi l’importo derivante dalla somma algebrica fra il costo della fornitura ("CF’) ed il costo dei lavori ("CL’), sottratta la redditività della gestione ("RG").

Durante la seduta del 21 luglio 2009, la commissione di gara, dopo aver effettuato un’ulteriore verifica sull’offerta dell’impresa provvisoriamente aggiudicataria, accertava l’evidente difformità della "lista delle categorie" presentata dall’ATI D. rispetto a quella fornita dalla stazione appaltante e, pertanto, disponeva l’esclusione dell’ATI originaria ricorrente e la conseguente aggiudicazione definitiva dell’appalto all’ATI L..

L’impresa esclusa proponeva, quindi, ricorso, depositato il 5 agosto 2009 al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, con contestuale richiesta di adozione della misura cautelare presidenziale, impugnando esclusivamente il provvedimento di esclusione e la successiva aggiudicazione definitiva disposta in favore dell’ATI L..

Con tale impugnazione l’ATI D. contestava la violazione del bando, degli artt. 19 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, 53 del D.Lgs. 12 marzo 2006, n. 163, nonché dell’art. 90 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, posto che il corrispettivo previsto per la costruzione dell’impianto e delle opere accessorie sarebbe stato esclusivamente "a corpo" e non "a misura", applicabile ad un appalto integrato quale sarebbe quello in questione. Inoltre, denunciava, da una parte, l’arbitraria comparazione tra la lista delle categorie e, dall’altra, l’assenza di una clausola di esclusione espressa per la modifica delle quantità e delle voci della suddetta lista, con asserita violazione del favor partecipationis.

Il ricorrente originario ha chiesto la revocazione della decisione in epigrafe, ai sensi dell’art. 106 c.p.a. e 395, n. 4 del codice di procedura civile, assumendo che la sentenza era fondata su un errore di fatto, incidente su un punto non controverso, non avendo la sentenza d’appello esaminato un motivo di ricorso di primo grado essenziale quale la necessità o meno di includere la lista delle categorie nelle offerte dei partecipanti.

Si costituivano il resistente originario e l’Amministrazione chiedendo il rigetto dell’attuale ricorso.

All’udienza pubblica del 28 giugno 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso per revocazione proposto dall’ATI D. sia tardivo in quanto l’impugnazione è stata presentata oltre il termine di legge, che, nel caso di specie, deve ritenersi dimidiato, rientrando la controversia fra quelle di cui all’art. 119, comma 2, e 120 c.p.a.

Infatti, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del c.p.a, "in difetto della notificazione della sentenza, l’appello, la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell’art 395 del codice procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza".

Il termine dei sei mesi previsti dall’articolo citato si deve dimezzare in tre mesi in applicazione dell’istituto della dimidiazione di cui all’art. 119, comma 2, del c.p.a., richiamato dall’art. 120 del c.p.a. con specifico riferimento alla materia degli appalti.

Nella fattispecie, la sentenza oggetto di ricorso per revocazione, pacificamente attinente alla materia degli appalti, è stata pubblicata in data 6 ottobre 2010 mentre l’ATI D. ha notificato il proprio atto in data 21 marzo 2011, risultando così ormai trascorsi più di cinque mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Nel caso di specie, peraltro, il termine per la proposizione del ricorso per revocazione è cominciato a decorrere in data 6 ottobre 2010, quindi successivamente all’entrata in vigore del codice e, indubbiamente, deve essere applicata la nuova disciplina di cui all’art. 92, comma 3, del c.p.a. con relativo dimezzamento del termine ratione materiae, a prescindere dalla data di deposito del dispositivo che è ininfluente ai fini del decorso del termine di impugnazione della sentenza..

Ciò determina, di conseguenza, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per revocazione.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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