Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-07-2011) 27-07-2011, n. 30007 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 9 aprile 2010, la Corte d’Appello di Catanzaro, investita, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Quarta Sezione Penale di questa Corte, della decisione circa la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata da A. C., accoglieva la domanda e, per l’effetto, condannava il Ministero dell’economia e finanze al pagamento, in favore del predetto, della somma di Euro 200.000.

Avverso tale decisione l’ A. proponeva ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione dell’art. 597 c.p.p., in quanto la Corte territoriale, a fronte dell’accoglimento del ricorso relativo all’errata individuazione del periodo di privazione della libertà, aveva diversamente quantificato la somma da liquidare rispetto a quanto statuito nel provvedimento poi annullato da questa Corte.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Occorre preliminarmente rilevare che l’annullamento con rinvio da parte della Quarta Sezione Penale di questa Corte concerneva la inesatta individuazione del periodo di detenzione, che la Corte territoriale aveva indicato in anni uno, mesi nove e giorni sedici in luogo di anni due, mesi nove e giorni sedici effettivamente intercorrenti tra le date del 24 giugno 2003 e del 10 aprile 2006, corrispondenti con l’inizio e la fine del periodo di privazione della libertà.

La Corte d’Appello ha tuttavia ritenuto di operare la quantificazione della somma dovuta a titolo di riparazione uniformandosi a valutazioni precedentemente effettuate con riferimento a posizioni del tutto analoghe e ritenute condivise dalla difesa che aveva allegato i relativi provvedimenti liquidativi, i quali individuavano l’importo da corrispondere in Euro 200.000.

Ciò posto, deve ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamele precisato come, in tema di ingiusta detenzione, possa essere soltanto verificato, in sede di legittimità, che il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo provvedimento, mentre il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione non e consentito, tranne nel caso in cui il sindacato sulla sufficienza o insufficienza dell’indennità riguardi una liquidazione effettuata discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti adottando criteri manifestamente arbitrari o immotivati, oppure liquidando in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4^ n. 10690, 18 marzo 2010; Sez. 4^ n. 25901, 19 giugno 2009; Sez. 4^ n. 26388, 9 luglio 2007).

Così delimitato l’ambito di operatività del giudizio di legittimità in tema di riparazione per ingiusta detenzione, va posta l’attenzione sulla circostanza che la Corte territoriale, a fronte di un periodo di detenzione quantificato correttamente, a seguito di pronuncia di annullamento di questa Corte, in anni due, mesi nove e giorni sedici, ha liquidato la somma complessiva di Euro 200.000,00, mentre in precedenza, quantificando l’indennizzo in Euro 7.000,00 mensili, aveva liquidato la somma di Euro 150.500,00.

Ciò posto, occorre rilevare che, stante il limitato ambito dell’annullamento, era compito del giudice del rinvio riqualificare esclusivamente l’indennizzo alla luce dei giorni di detenzione come esattamente quantificati.

Trattandosi di operazione che richiede un mero calcolo matematico che non presuppone alcuna valutazione discrezionale, a tale operazione può procedere anche questa Corte senza che si renda necessario annullare con rinvio l’impugnato provvedimento.

Tenuto quindi conto dell’importo mensile già indicato dai giudici del merito in Euro 7.000,00 mensili e del periodo di detenzione complessivo, la somma da liquidare a titolo di indennizzo risulta ammontare a complessivi Euro 234.500,00.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata ordinanza limitatamente alla quantificazione della somma dell’indennizzo che liquida in Euro 234.500,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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