Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-07-2011) 27-07-2011, n. 30006Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza ex art. 444 c.p.p., emessa in data 28 Settembre 2009, il Tribunale di Nocera Inferiore, ha applicato alle Sigg. M. e F. la pena di due mesi di arresto e 3.600,00 Euro di ammenda ciascuna in ordine al reato previsto dal D.Lgs. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), e in ordine a violazioni in materia sismica e di costruzione mediante conglomerato cementizio. La sentenza non contiene disposizioni in tema di sanzioni accessorie e, nello specifico, in tema di demolizione dell’immobile.

Tale omissione è stata censurata dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno a mezzo del ricorso oggetto del presente giudizio, col quale si fa valere l’obbligatorietà della pronuncia in tema di demolizione anche nella ipotesi che per il reato D.Lgs. n. 380 del 2001, ex art. 44, lett. b), si pervenga a sentenza di patteggiamento e si conclude per l’annullamento senza rinvio con contestuale applicazione della sanzione accessoria da parte di questa Corte.

All’udienza del 20 Dicembre 2010 il ricorso è stato oggetto di rinvio per vizio di notificazione alla Sig.ra M..

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente fondato, sussistendo l’obbligatorietà della demolizione anche nell’ipotesi che per il reato D.Lgs. n. 380 del 2001, ex art. 44, lett. b), si giunga a sentenza di applicazione della pena. Ha errato, dunque, il giudice del merito a non disporre la demolizione, ordine che questa Corte può disporre alla luce della non discrezionalità della valutazione che è chiamata ad effettuare sul punto.

Allo stesso modo, la Corte deve rilevare che il giudice di merito ha omesso di disporre la trasmissione di copia della sentenza all’Ufficio tecnico della Regione Campania che è prevista dalla normativa in materia antisismica. Anche in questo caso, trattandosi di disposizione che segue obbligatoriamente la sussistenza dei presupposti di rischio sismico, la Corte può porre rimedio alla mancata pronuncia.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omesso ordine di demolizione, ordine che impartisce, e al mancato invio di copia della sentenza all’Ufficio Tecnico della Regione Campania, invio che dispone.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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