Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-07-2011) 27-07-2011, n. 30005

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza emessa in data 26 maggio 2010, il Tribunale di Catania ha applicato al ricorrente la pena di un anno di reclusione e 2.000,00 Euro di multa in relazione al reato del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 73, comma 5 commesso il (OMISSIS), con ordine di confisca della sostanza e del denaro in sequestro.

Avverso tale decisione il Sig. T. propone ricorso per cassazione lamentando:

a) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p.;

b) violazione di legge e carenza di motivazione per avere il giudice disposto la confisca del denaro in sequestro senza fornire alcuna motivazione della relazione che il denaro stesso avrebbe con il reato contestato e delle ragioni che giustificano la confisca stessa.

All’udienza del 23 febbraio 2011 il ricorso è stato rinviato ad altra udienza a causa dell’omessa notificazione della citazione al ricorrente.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo è manifestamente infondato, posto che la sentenza contiene una sintetica motivazione dei presupposti in fatto della decisione, delle ragioni che escludono l’applicazione dell’art. 129 c.p.p. e dei motivi che giustificano il mancato aumento per la recidiva. Si tratta di motivazione che non può essere considerata carente alla luce dei limiti che la giurisprudenza ha fissato circa l’interpretazione degli artt. 129 e 444 c.p.p. e circa l’obbligo di motivazione del giudice; si tratta di limiti ormai costanti a far data dalla decisione delle Sezioni Unite Penali n. 10732 del 27 settembre – 18 dicembre 1995, Serafino (rv 202270), che ha affermato il principio secondo cui la motivazione può limitarsi a dare conto degli estremi del materiale probatorio depositato in atti dal cui esame il giudice ha tratto la convinzione che non emergono gli estremi della dichiarazione di non procedibilità prevista dall’art. 129 c.p.p., così che in presenza dell’accordo delle parti non sono necessari ulteriori approfondimenti (Sezioni Unite Penali, sentenza n. 3 del 1999, udienza 25 Novembre 1998, Messina, rv 212437).

2. Deve, invece, essere accolto il secondo profilo di impugnazione. A differenza della sostanza stupefacente, la cui natura impone l’applicazione della prima parte dell’art. 240 c.p.p. e la conseguente obbligatoria confisca ai fini di distruzione, la somma di denaro in sequestro può essere oggetto di confisca facoltativa solo qualora sussistano le condizioni previste dalla seconda parte dell’art. 240 citato. Dell’esistenza di tali condizioni il giudicante ha l’obbligo di dare conto in modo pur sintetico nel corso della motivazione. Nel caso in esame la motivazione non fornisce alcun elemento che supporti la decisione di confisca; non è indicato l’ammontare della somma, nè lo sono le circostanze del sequestro e la relazione che il denaro avrebbe con la detenzione illegale della sostanza sequestrata. La totale carenza di motivazione nell’ambito di sentenza ex art. 444 c.p.p. in ordine alle ragioni che hanno condotto a disporre una confisca non obbligatoria integra il vizio previsto dall’art. 609 c.p.p., lett. e).

Posto che la statuizione culla confisca non costituisce parte dell’accordo fra le parti e che il vizio riscontrato non concerne il contenuto di quell’accordo, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente a detta statuizione con restituzione degli atti al Tribunale perchè provveda ad esaminare tale aspetto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania limitatamente alla statuizione sulla confisca.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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