Cons. Stato Sez. V, Sent., 05-08-2011, n. 4703 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. IIter, con la sentenza n. 3355 del 20 aprile 2002, ha accolto il ricorso presentato dall’odierno appellante per l’annullamento dell’esclusione della medesima dalla gara d’appalto per la fornitura di ricambi per la manutenzione degli autobus aziendali e per l’annullamento, in parte qua, del bando di gara stesso.

Il TAR fondava la sua decisione rilevando che il provvedimento di esclusione si basava su una clausola del bando (art. 2, punto 7) di cui si ravvisava la genericità, lasciando margini di dubbio in ordine al tipo di adempimenti richiesti ai concorrenti ai fini della partecipazione alla gara.

In sintesi, il bando richiedeva certificati di equivalenza dei ricambi oggetto della gara, senza indicare regole tecniche alle quali comparare o, quantomeno, riferire il giudizio di equivalenza, rendendo quindi impossibile il rispetto della suddetta clausola della gara.

Secondo l’appellante alle statuizioni del TAR avrebbe dovuto corrispondere il riconoscimento di un risarcimento del danno come richiesto in primo grado; invece il TAR ha rilevato che la richiesta di risarcimento era generica e, comunque, la fase del procedimento di gara avrebbe consentito all’attuale appellante di partecipare comunque alla gara.

L’appellante, invece, rileva come nelle more del giudizio di primo grado, la gara sia stata aggiudicata all’interessato, pur avendo la stessa presentato un offerta migliore che, se fosse stata ammessa tempestivamente, le avrebbe consentito di ottenere il contratto, atteso che il criterio prescelto per l’individuazione del contraente era quello del prezzo più basso.

Si difendeva in appello l’Amministrazione presentando appello incidentale autonomo.

In tale atto l’Amministrazione eccepiva l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso; nel merito, sosteneva che la certificazione di equivalenza era stata presentata da altri concorrenti nella gara e, dunque, la clausola del bando non poteva qualificarsi come clausola contenete un adempimento impossibile.

Espletava intervento ex art. 344 c.p.c. la T. s.p.a., società che si era scissa dall’originaria azienda speciale Atac, Amministrazione resistente in primo grado, in veste di terzo opponente, in quanto avrebbe assunto la funzione della manutenzione dei materiali rotabili e ha adottato il provvedimento di esclusione impugnato.

All’udienza pubblica del 28 giugno 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Rileva il Collegio che il Comune di Roma, con provvedimento n. 173 del 19.10.2000, aveva disposto la cessazione dell’azienda speciale ATAC e la sua trasformazione in due distinte società di capitali, ATAC s.p.a. e T. s.p.a. la quale ultima ha assunto in esclusiva le funzioni relative alla manutenzione dei materiali rotabili.

La gara in questione è stata avviata dall’azienda speciale con bando n. 49 del 2000; tuttavia, nelle more del procedimento la competenza relativamente alla gara è stata assunta da T. s.p.a. che, infatti, ha adottato il provvedimento di esclusione impugnato in primo grado.

Ne consegue, in primo luogo, che l’impugnativa contro il bando è stata proposta correttamente nei confronti dell’Amministrazione emanante (ex azienda speciale ATAC), a nulla rilevando la sua successiva trasformazione in una distinta società.

Infatti, è pur vero che, in caso di successione tra enti pubblici a titolo universale e non a titolo particolare, non può trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 111 c.p.c., che regola la successione nel processo, nel senso che il processo prosegue tra le parti originarie, salva la possibilità che il successore a titolo particolare intervenga in giudizio o sia chiamato in causa; trova, invece, applicazione la regola sancita, come detto, dall’art. 110 c.p.c., secondo cui se la parte viene meno per morte o altra causa (quale l’estinzione di un ente giuridico), il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto (cfr., a contrario, Consiglio di Stato, sez. IV, 31 marzo 2010, n. 1842).

Tuttavia, come è noto, la disposizione di cui all’art. 24, l. n. 1034 del 1971 (more temporis applicabile) non opera nel caso di soppressione o di estinzione di un ente pubblico (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4553).

Ciò significa che, in assenza dell’operatività delle norme in tema di interruzione, il processo prosegue tra le parti originarie salva la possibilità per il successore a titolo universale di intervenire in giudizio, come è successo nel caso di specie in sede di appello.

Diversamente deve, invece, concludersi, con riferimento al provvedimento di esclusione che è stato adottato direttamente dal successore universale T. s.p.a., odierno interveniente.

Infatti, in data 3 gennaio 2001 si è svolta la seduta di gara presso gli uffici della T. s.p.a., sotto la direzione della Commissione di gara nominata dal Direttore Generale di T. s.p.a. con nota n. 5 del 3 gennaio 2001; in tale seduta, la commissione ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa richiesta dal bando per non aver presentato la certificazione richiesta.

In data 15 gennaio 2001, con lettera raccomandata prot. n. 35101 (doc. n. 10 interveniente) la stessa T. s.p.a. ha comunicato la non ammissione alla gara dell’odierna appellante.

Si tratta, pertanto, di un provvedimento, quello di esclusione impugnato, adottato pacificamente da T. s.p.a., amministrazione che non è stata evocata in giudizio, con la conseguenza che il ricorso originario deve essere dichiarato inammissibile, per mancata evocazione in giudizio dell’Amministrazione resistente.

Ciò determina, in riforma della sentenza impugnata, ex art. 105 c.p.c., in accoglimento dell’appello incidentale autonomo, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in primo grado, con conseguente improcedibilità dell’appello principale.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando, in accoglimento dell’appello incidentale autonomo, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l’inammissibilità del ricorso in primo grado.

Dichiara improcedibile l’appello principale.

Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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