Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-07-2011) 27-07-2011, n. 30004

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nell’ambito di procedura per l’esecuzione di mandato di arresto europeo nei suoi confronti, il Sig. C. è venuto a conoscenza dell’esistenza di una misura cautelare a suo carico emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania e di successiva conferma da parte del Tribunale del riesame della medesima sede con ordinanza in cui si respingeva l’istanza proposta dal difensore d’ufficio avverso la misura cautelare. L’ordinanza di conferma non era stata oggetto di ricorso avanti la Corte di Cassazione ed era dunque divenuta definitiva.

Venuto a conoscenza di tali fatto il Sig. C. ha richiesto mediante il difensore di essere restituito in termini per proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania;

la richiesta trova fondamento nella circostanza che il Sig. C. era emigrato in Slovacchia per ragioni di lavoro e non aveva avuto conoscenza, senza alcuna colpa, dell’esistenza stessa della misura cautelare e dei successivi provvedimenti.

Decidendo sull’istanza, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catania ha ritenuto la propria incompetenza a decidere e trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione, unico giudice a suo parere legittimato a valutare l’esistenza dei presupposti di ammissibilità dell’istanza volta alla restituzione in termini dell’indagato ai fini dell’inoltro del ricorso in sede di legittimità.

All’udienza del 23 febbraio 2011 il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo per omessa notificazione all’imputato.

Motivi della decisione

La Corte osserva preliminarmente che l’art. 175 c.p.p. disciplina espressamente la procedura che segue l’istanza di restituzione in termini e fissa al comma 4 quale sia il giudice competente a decidere; tale giudice è individuato in quello che "procede al tempo della presentazione dell’istanza", con la precisazione che anteriormente all’esercizio dell’azione penale è competente il giudice delle indagini preliminari; solo nel caso che siano già stati emessi o sentenza o decreto penale di condanna è competente il giudice che sarebbe competente sull’impugnazione o sull’opposizione.

Contro l’ordinanza che respinge l’istanza può essere proposto ricorso per cassazione.

Per quanto concerne il contenuto del ricorso, va premesso che con decisione delle Sezioni Unite Penali, n. 6026 del 2008, Hunzuneau (rv 238472) e con decisione della Prima Sezione Penale, n. 41711 del 2006, Virzì (rv 235293) sono stati fissati i principi circa la possibilità per l’indagato o imputato di chiedere la restituzione nei termini qualora l’impugnazione sia stata proposta dal difensore d’ufficio, sul presupposto che con il difensore possa non esservi stato alcun contatto.

Considerato che nel caso in esame il difensore d’ufficio non ha proposto impugnazione al giudice di legittimità avverso l’ordinanza del tribunale del riesame e che il ricorrente prospetta ragioni plausibili circa la mancata e non colpevole ignoranza dell’esistenza del provvedimento, sussistono i presupposti perchè l’istanza venga di restituzione in termini sia valutata positivamente previo esame della documentazione in atti, così che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catania.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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