Cons. Stato Sez. V, Sent., 05-08-2011, n. 4702 Consorzi tra comuni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sez. II, con la sentenza n. 93 del 18 febbraio 1999, ha respinto il ricorso presentato dall’odierno appellante per l’annullamento della deliberazione consortile in data 19 febbraio 1996, n. 26, nella parte in cui ha fatto decorrere dal 20.12.1995, anziché dal 14.1.1995, l’adesione al Consorzio Torino Sud, Consorzio costituito per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Il TAR fondava la sua decisione rilevando che il provvedimento di ammissione ha carattere costitutivo, dunque l’ammissione del Comune non può farsi decorrere dalla sua domanda di partecipazione, bensì dall’ammissione stessa; ha ritenuto il TAR che la delibera del Consiglio Comunale 14 gennaio 1995 non avesse prodotto tale effetto (l’ammissione), atteso che la delibera doveva ritenersi esecutiva solo all’esito del necessario controllo del Co.Re.Co. (divenendo esecutiva in concreto, quindi, solo in data 13.12.1995); soltanto quando tale delibera ha positivamente superato tale controllo ed è stata inviata al Consorzio, quest’ultimo ha potuto deliberare circa l’adesione del Comune appellante.

Secondo l’appellante la predetta deliberazione n. 7 del 14 gennaio 1995 del Consiglio Comunale era immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 47 della l. 142 del 1990 e, infatti, con lettera n. 162 del 7 febbraio 1995 (doc. n. 6 appellante), il Segretario del Consorzio aveva comunicato che l’adesione del Comune sarebbe stata discussa nella successiva adunanza dell’Assemblea generale del Consorzio stesso; inoltre, il gestore della discarica avrebbe già applicato per il 1995, al Comune di Volvera, la tariffa prevista per i Comuni aderenti al Consorzio.

Si costituiva l’appellato chiedendo il rigetto dell’appello.

All’udienza pubblica del 28 giugno 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Rileva il Collegio, in primo luogo, che la tariffa ridotta può essere applicata solo ai comuni ammessi al Consorzio e che, a norma dell’art. 2, comma 2, dello Statuto consortile,"possono essere ammessi al Consorzio altri Comuni che lo richiedano, purché vi abbiano interesse, accettino il presente Statuto ed intervenga sulla domanda favorevole deliberazione dell’Assemblea Consorziale, che dovrà stabilire le particolari condizioni a cui l’ammissione dovrà essere subordinata".

Per essere ammessi al Consorzio occorre, dunque, l’accettazione dell’Assemblea consortile; pertanto, la circostanza per cui la società concessionaria del Consorzio per la gestione dell’impianto di smaltimento rifiuti, e non il Consorzio, abbia applicato, di fatto e per un certo periodo del 1995, in attesa del perfezionamento degli atti, la tariffa ridotta prevista per i comuni consorziati anche al Comune di Volvera è ininfluente ai fini del presente giudizio, non potendo in alcun modo modificare la situazione di diritto.

Inoltre, in punto di fatto, risulta che in data 20.1.1995 il Comune di Volvera ha trasmesso al Consorzio una copia della delibera di Consiglio 14.1.1995, n. 7, da cui non risultava la certificazione di esecutività della delibera stessa; in data 7.2.1995 il Consorzio ha risposto al Comune informandolo che l’adesione al Consorzio medesimo sarebbe stata oggetto della "prossima adunanza dell’Assemblea consortile", non essendo chiaramente sufficiente a determinare l’ammissione ad un Consorzio una delibera del Comune che intende entrare a fare parte del Consorzio stesso, occorrendo all’evidenza, invece, una deliberazione favorevole dell’assemblea consortile.

Il Consorzio, infatti, aveva fatto presente al Comune di Volvera che questo non aveva mai trasmesso la copia della delibera recante la prova dell’avvenuta esecutività della stessa e che, per tale ragione, il Consorzio non aveva potuto accogliere la richiesta di adesione al Consorzio del Comune di Volvera (doc. 15 di primo grado di parte appellata).

Solo dopo tale comunicazione il Comune ha inviato al Consorzio la nota 12.12.1995, cui è stata allegata copia della delibera di Consiglio comunale 14.1.1995, n. 7, recante la dichiarazione di esecutività della stessa (v. doc. 7 di primo grado, appellante).

L’adesione del Comune di Volvera al Consorzio è stata accettata nella successiva assemblea consortile del 19.2.1996, con decorrenza, correttamente come ha rilevato il TAR in primo grado, dal 20.12.1995 (cfr. doc. 18 di primo grado, di parte appellata).

Peraltro, contrariamente a quanto ritiene parte appellante, la mera eseguibilità della delibera comunale è circostanza ininfluente ai fini del positivo riscontro del ricorso di primo grado; infatti, una delibera consiliare dichiarata immediatamente "eseguibile" ex art. 47, comma 3, della legge 142/1990 potrebbe anche non superare il controllo preventivo di legittimità previsto dal secondo comma della medesima norma, secondo quanto previsto nel testo in vigore al tempo dei fatti, divenendo così una delibera mai divenuta "esecutiva", e cioè una delibera che non ha mai prodotto gli effetti giuridici ad essa collegati.

Il Consorzio, nel pretendere la trasmissione da parte del Comune di Volvera della delibera 14.1.1995, n. 7, corredata dal relativo certificato di esecutività attestante l’esito positivo del controllo preventivo effettuato dal Co.Re.Co. ha, dunque, agito nella piena legittimità.

Gli addebiti mossi dall’appellante all’operato del Consorzio e alla sentenza di primo grado non sono, pertanto, meritevoli di accoglimento.

Quanto al supposto ritardo con cui il Consorzio avrebbe preso in esame la richiesta comunale di adesione allo stesso, risulta che esso, alla luce delle considerazioni che si sono appena fatte, non possa essere imputato al Consorzio, che legittimamente ha preteso di verificare che la delibera comunale di richiesta di adesione avesse effettivamente prodotto i propri effetti giuridici; tale circostanza è stata provata dal Comune di Volvera solo in data 13.12.1995 (doc. 7 di primo grado parte appellata) e, quindi, il ritardo in questione non è addebitabile al Consorzio.

Ciò determina, di conseguenza, il rigetto dell’appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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