Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-07-2011) 27-07-2011, n. 30003 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 26 febbraio 2009, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Distaccata di Aversa applicava ad A. A. la pena concordata con il Pubblico Ministero per il reato di cui alla L. n. 210 del 2008, art. 6 in relazione ad attività di raccolta, trasporto e stoccaggio di rifiuti speciali provenienti dalla demolizione di edifici in assenza della prescritta autorizzazione.

Avverso tale pronuncia il predetto proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo di ricorso lamentava il vizio di motivazione e la violazione di legge, osservando come il giudice del merito si fosse limitato a disporre la confisca del veicolo utilizzato per il trasporto dei rifiuti senza indicarne le ragioni ed omettendo, quindi, qualsivoglia motivazione.

Aggiungeva che il veicolo doveva comunque essere restituito al legittimo proprietario.

Con un secondo motivo di ricorso deduceva la violazione dell’art. 129 c.p.p., in quanto il giudice avrebbe omesso di valutare la possibilità di un ragionevole dubbio in ordine alla sua responsabilità, limitandosi ad osservare che non ricorrevano le condizioni di applicabilità della menzionata disposizione.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è solo in parte fondato.

Con riferimento al primo motivo di ricorso deve infatti osservarsi che, nella fattispecie, si è applicato il D.L. 6 novembre 2008, n. 172, convertito con la L. 30 dicembre 2008, n. 210 e recante "Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonchè misure urgenti di tutela ambientale".

Tale disciplina speciale, applicabile nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, dichiarato ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225, ha introdotto, con l’art. 6, uno specifico sistema sanzionatorio che prende in considerazione diverse fattispecie già contemplate dal D.Lgs. n. 152 del 2006, inasprendo le pene previste e trasformando le ipotesi contravvenzionali in delitti modificandone, in alcuni casi, anche i contenuti.

Con la legge di conversione è stato introdotto anche, nell’art. 6, il comma 1 bis il quale testualmente stabilisce che "per tutte le fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l’uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo".

Come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare (Sez. 3 n. 40203, 16 ottobre 2009), tale disposizione, nel prevedere la confisca obbligatoria del veicolo utilizzato per la commissione dei reati considerati dallo stesso art. 6, ne limita l’applicabilità ai soli casi in cui sia intervenuta una sentenza di condanna poichè, a differenza di quanto stabilito dal comma 1, lett. e) con riferimento all’ipotesi di discarica non autorizzata, non contiene alcun espresso riferimento "alla sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p.".

Si è tuttavia ricordato, nella menzionata decisione, che tale limitazione non impedisce l’applicazione della misura della sicurezza patrimoniale anche in caso di patteggiamento, poichè la L. 12 giugno 2003, n. 134, modificando l’art. 445 c.p.p., comma 1, ha esteso l’applicabilità della confisca a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 c.p. e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria.

La giurisprudenza di questa Corte è tuttavia unanime nel ritenere che tale estensione impone al giudice di motivare sulle ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca (Sez. 6 n. 17266, 6 maggio 2010; Sez. 5 n. 47179, 11 dicembre 2009; Sez. 6 n. 2703, 21 gennaio 2009; Sez. 6 n. 10531, 12 marzo 2007; Sez. 4 n. 43943, 2 dicembre 2005).

Ciò posto, deve rilevarsi che la sentenza impugnata non offre, sul punto, alcuna motivazione in ordine alla disposta confisca, con la conseguenza che tale lacuna motivazionale dovrà essere colmata nel successivo giudizio rinvio attenendosi ai principi di diritto in precedenza richiamati.

Il secondo motivo di ricorso è, invece, manifestamente infondato.

Questa Corte ha costantemente ritenuto che, nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta della parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo dispensa l’accusa dall’onere della prova e la sentenza debba ritenersi sufficientemente motivata mediante la sintetica descrizione del fatto, come deducibile dal capo di imputazione e la valutazione della sua corretta qualificazione giuridica con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di una delle ipotesi di proscioglimento (Sez. 4 n. 34494, 17 ottobre 2006. Conf. Sez. 1 n. 3980, 23 novembre 1994).

Si è anche osservato, in altra occasione, che la sentenza di "patteggiamento" può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se dal testo appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 succitato (Sez. 6 n. 4120, 1 febbraio 2007. Conf. Sez. 3 n. 2309, 9 ottobre 1999).

Nel caso di specie il giudice ha dato compiutamente atto della sussistenza del reato contestato e del suo oggettivo riscontro negli atti acquisiti e nelle dichiarazioni rese in sede di convalida dell’arresto dall’agente operante, assolvendo così in modo congruo agli obblighi motivazionali impostigli dalla legge.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere limitatamente alla statuizione sulla confisca.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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