T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 05-08-2011, n. 7024 Atti amministrativi diritto di accesso Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso è volto a contestare l’illegittimità del silenzio del Comune di Sant’Angelo Romano su domanda di accesso a documentazione amministrativa presentata il 28.1.2011, con la quale il sig. M.C. aveva chiesto di esercitare diritto di accesso – mediante visione o estrazione di copia – su ogni atto e documento inerente i procedimenti e le pratiche edilizie relativi ad alcuni immobili di sua appartenenza, compresi gli atti presupposti e connessi ai suddetti procedimenti.

All’istanza aveva fatto seguito comunicazione interlocutoria dell’Amministrazione, in data 24.2.2011, con la quale l’Ufficio competente dichiarava che era in corso attività di reperimento della documentazione richiesta.

Poiché alla predetta comunicazione non ha fatto seguito alcun altro atto amministrativo, il sig. C. ha reiterato la richiesta di accesso il 9.3.2011. Il successivo giorno 28 ha notificato il presente ricorso.

Il Comune di Sant’Angelo Romano non si è costituito in giudizio.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché, come da costante indirizzo giurisprudenziale (tra le tante pronunce: Cons. St., IV, 15.9.2010 n. 6899; T.A.R. Lazio, III, 3.5.2011 n. 3825), nella disciplina del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, definita dall’art. 25 della legge 7.8.1990 n. 241, non ha rilievo l’interesse a un mero controllo generico e generalizzato sulle attività delle amministrazioni, allo scopo di verificare la possibilità di eventuali o future lesioni della sfera dei privati.

Diversamente, come più volte rilevato dalla giurisprudenza, il diritto di accesso finirebbe per trasformarsi in uno strumento di ispezione popolare sulla regolarità e trasparenza del servizio, concretizzandosi in un potere esplorativo non compatibile con la normativa vigente e comunque riferito nel caso in esame non a fatti effettivamente accaduti, ma a mere ipotesi di possibili irregolarità.

Inoltre, ai sensi del secondo comma dell’art. 25 cit., "la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente".

L’istanza di accesso documentale potrà essere ritualmente riproposta dall’interessato, indicandovi le cause della richiesta e puntualizzando gli atti specifici demandati in visione.

Non è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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