Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-07-2011) 27-07-2011, n. 29994 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 26 maggio 2009, la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, rideterminava la pena inflitta a Y.A. K. per illecita detenzione di sostanze stupefacenti in concorso, confermando nel resto l’impugnata decisione.

Il predetto proponeva ricorso per cassazione avverso la menzionata decisione deducendo, con un unico motivo, il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ed, in particolare, la manifesta illogicità della motivazione risultante dagli atti processuali relativamente al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Osservava, a tale proposito, che la Corte territoriale aveva negato il richiesto beneficio sul presupposto della presenza di plurimi precedenti penali rilevabili dal certificato penale, senza però tenere conto della circostanza che detta certificazione risultava contenere un riferimento ad altra persona ( F.K., nato ad (OMISSIS)) cui le generalità del ricorrente risultavano collegate inspiegabilmente, atteso che da altri atti del procedimento, allegati in copia al ricorso, emergeva chiaramente l’inesistenza di "alias" correlati alle sue generalità e lo stato di incensuratezza riconosciuto anche da provvedimento emesso nell’ambito del procedimento incidentale relativo alla misura custodiale applicatagli.

Insisteva, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Va preliminarmente osservato come la giurisprudenza di questa Corte richieda, per l’ammissibilità del ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione, che il richiamo ad atti specificamente indicati deve accompagnarsi alla loro integrale trascrizione o allegazione illustrandone adeguatamente il contenuto, così da rendere il ricorso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (si vedano, tra le più recenti, Sez. 6 n. 29263, 26 luglio 2010; Sez. 5 n. 11910, 26 marzo 2010).

Tale onere è stato adeguatamente assolto nella fattispecie dal ricorrente, il quale ha fornito copia fotostatica degli atti richiamati specificando nel dettaglio le ragioni per le quali i contenuti degli stessi si ponevano in contraddizione con le ragioni poste a sostegno dai giudici del gravame per il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Ciò posto deve osservarsi che, dal contenuto di alcuni degli atti menzionati risulta quanto segue:

– il certificato del casellario risulta rilasciato in data 1/12/2008 in quanto richiesto dall’Ufficio Iscrizione della Corte d’Appello di Napoli "tramite alias" con le generalità del ricorrente, che risultano correlate al nominativo di F.K.. Detto certificato reca, nell’ultima pagina, l’avvertenza che lo stesso è stato richiesto con dati anagrafici che, nel sistema, corrispondono ad un "alias" o ad una "anagrafica di richiamo" e che lo stesso viene rilasciato con le generalità del soggetto principale (che si indica nel K.F.) riportando l’elenco degli "alias" o dei "richiami" correlati, ivi compreso quello inserito nella intestazione del certificato (che viene indicato con le generalità del ricorrente);

– esiste a nome del ricorrente un permesso di soggiorno, rilasciato il 25 giugno 1998, la concessione del quale sarebbe stata impedita dalla presenza di precedenti penali;

– nella comunicazione della notizia di reato del 16 giugno 2006, trasmessa alla competente Procura della Repubblica per i fatti per cui si procede, alle generalità del ricorrente non viene associato alcun "alias" ad eccezione di una diversa trascrizione del secondo nome (" A." in luogo di " A.");

– nella certificazione del casellario centrale di identità non risultano precedenti dattiloscopici con nomi diversi;

– nel certificato penale in precedenza menzionato risultano alcuni provvedimenti (liberazione anticipata, ammissione al regime di semilibertà) emessi in date coincidenti con periodi durante i quali il ricorrente si sarebbe trovato sottoposto a misura cautelare personale (custodia in carcere e, successivamente, arresti domiciliari);

dell’incensuratezza del ricorrente viene dato atto nell’ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli in data 4 settembre 2009;

Tutti gli elementi sopra menzionati inducono a ritenere che i giudici del gravame siano effettivamente incorsi nel vizio di motivazione denunciato, dovendosi conseguentemente affermare il principio secondo il quale è affetta dal vizio di illogicità e carenza della motivazione la decisione del giudice di merito che non indichi le ragioni per le quali, nel negare il beneficio della sospensione condizionale della pena, non si sia tenuto conto dell’esistenza, in atti, di plurimi elementi, inequivocabilmente risultanti da documenti o altri dati obiettivi riscontrabili, tali da porre in serio dubbio che le iscrizioni contenute nel certificato del casellario giudiziale, con riferimento alle generalità di un soggetto principale ed uno o più "alias" o "richiami anagrafi" corrispondenti, siano univocamente riconducibili al medesimo individuo.

Il ricorso deve pertanto essere accolto con conseguente annullamento della decisione impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto della concedibilità della sospensione condizionale della pena con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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