Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-07-2011) 27-07-2011, n. 29993 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza emessa in data 16 Giugno 2009, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta al Sig. S. con la sentenza 4 aprile 2005 del Tribunale di Nola in ordine al reato previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5,. Fatto commesso il (OMISSIS).

La Corte ha respinto i motivi di ricorso concernenti la responsabilità penale dell’imputato, ritenendo ampiamente provata la destinazione alla vendita della modesta quantità di cocaina sequestrata, le circostanze soggettive e la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena; su quest’ultimo punto la Corte motiva con l’ostatività dell’entità della pena, fissata dal primo giudice in un anno di reclusione e 2.000,00 Euro di multa.

Avverso tale decisione ricorre il Sig. S. lamentando vizio di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di dare risposta alle censure mosse coi motivi di appello e adottato una motivazione generica e, addirittura, errata con riferimento alla richiesta sospensione condizionale della pena.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso meritano parziale accoglimento.

II ricorso risulta palesemente infondato nella parte in cui sostiene in modo generico che i giudici di appello non hanno dato risposta alle censure mosse alla prima sentenza con riferimento alla sussistenza del reato. Invero la motivazione della sentenza impugnata da puntualmente conto delle plurime ragioni che conducono a ritenere non credibile la versione difensiva circa la destinazione della sostanza sequestrata e conducono a considerare raggiunta la prova delle finalità di cessione insite nelle modalità di occultamento e nella presenza di oggetti inequivocabilmente connotati (bilancino di precisione; sostanza da taglio; buste di cellophane).

Il ricorso deve, invece, essere accolto nella parte in cui evidenzia l’errore motivazionale che connota il rigetto del motivo di appello circa la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. E’, infatti, evidente che la pena di un anno di reclusione e 2.000,00 Euro di multa ricade nei limiti fissati dall’art. 163 c.p. e non può dirsi "ostativa" all’applicazione del beneficio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli limitatamente al punto relativo alla sospensione condizionale della pena.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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