T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 05-08-2011, n. 7020 Atti amministrativi diritto di accesso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Condominio "Centro Commerciale Colombo", come sopra rappresentato, espone che, in data 24.3.2011, Roma Capitale, Municipio Roma XIII, ha notificato la D. D. n.791 del 9.3.2011, che ha disposto il diniego dell’accesso agli atti dallo stesso richiesti.

In particolare, il ricorrente aveva chiesto di poter visionare ed estrarre copia della DIA n. 78309 del 16/09/2008, presentata dalla società "E.G.S. s.r.l.", in forza della quale detta società ha effettuato interventi di natura edificatoria per delimitare un’area di sua pertinenza.

Rappresenta il ricorrente che l’area in questione è stata già considerata dal Tribunale Civile di Roma nel procedimento n. 43320/08 R.G. oggetto di servitù di passaggio veicolare verso il Centro Commerciale, in quanto in essa sono presenti due varchi che consentono l’entrata e l’uscita al/dal parcheggio condominiale verso la via Cristoforo Colombo e che, per questi motivi, lo stesso Tribunale aveva ordinato di eliminare una recinzione realizzata in detta area dalla società "E.G.S. s.r.l.", che ostacolava il passaggio. Nonostante detta pronuncia, la Società aveva continuato a porre in essere nell’area di sua pertinenza interventi considerati dalla ricorrente incidenti sulla certificazione di abitabilità relativa all’adiacente parcheggio condominiale nonché sul libero accesso ed utilizzo dell’area contesa. Sulla base di questi presupposti il Condominio ha richiesto l’accesso alla DIA n. 78309 presentata dalla società "E.G.S. s.r.l.", nonché a tutta l’eventuale ulteriore documentazione di natura autorizzativa ovvero concessoria successivamente posta in essere.

Avverso la predetta D.D. n.791 del 2011 recante il diniego dell’accesso a detti atti il ricorrente ha proposto ricorso deducendo il seguente motivo Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 legge 241/90, dell’art. 10 del decreto legislativo 18/08/2000 n.267, dell’art. 10 d.p.r. 184/2006 nonché dell’art. 12 della delibera consiglio comunale n. 203 del 20.10.2003: lamenta in particolare la mancata previsione nella predetta legislazione vigente nonché negli atti adottati dall’Amministrazione capitolina, del caso che la riguarda tra quelli di esclusione del diritto di accesso agli atti amministrativi. Inoltre, ritiene il Condominio sicuramente portatore di un interesse giuridicamente rilevante, concreto diretto e attuale, posto che gli interventi posti in essere dalla società incidono sulla permanenza della validità della certificazione di abitabilità relativa all’adiacente parcheggio condominiale, nonché sulla libera fruizione dell’area in parola, a nulla rilevando la motivazione addotta dalla società, ai sensi dell’art. 3, D.P.R. 184/2006 circa l’aspetto meramente privatistico degli interventi posti in essere, per l’asserita esplicazione dell’esercizio legittimo del diritto di proprietà, e circa l’asserita mancata incidenza degli interventi in parola sulla regolarità del parcheggio condominiale.

Si è costituita in giudizio Roma Capitale per resistere al ricorso depositando documentazione.

La società controinteressata "E.G.S. s.r.l." si è costituita in giudizio eccependo, in primo luogo, motivi di rito del gravame, sotto il profilo della tardività e della carenza di interesse.

Alla Camera di consiglio del 7 luglio 2011 la causa è stata introitata per la decisione.

2. Preliminarmente, il Collegio esamina gli aspetti di ammissibilità del ricorso.

Come esposto nella narrativa che precede, il Condominio ricorrente ha impugnato il diniego dell’accesso n.791 del Municipio Roma XIII del 9.3.2011, notificato in data 24.3.2011 (data indicata nell’atto impugnato depositato e non smentita dalle parti resistenti) ed ha notificato il ricorso in data 20 aprile 2011, depositando lo stesso in data 5 maggio 2011. Pertanto, occorre dare atto della tempestività del ricorso alla luce anche dell’art. 87, comma 3 del c.p.a., il quale dispone che in relazione ai giudizi aventi ad oggetto il diniego, espresso o tacito, di accesso documentale tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.

Essendo il termine di deposito del ricorso fissato, per il processo ordinario, in trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario (art. 45, comma 1 del c.p.a.), il deposito del ricorso proposto in materia di accesso deve essere effettuato nel termine dimidiato di quindici giorni. Ai sensi dell’art. 116 c.p.a., il ricorso avverso le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, previa notificazione all’Amministrazione e agli eventuali controinteressati, a pena di inammissibilità del medesimo gravame (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 12 gennaio 2011, n. 14).

Ciò detto la proposizione del presente ricorso notificato in data 20 aprile 2011, con deposito dello stesso in data 5 maggio 2011 si pone nei termini stabiliti per l’azione giudiziaria ed è ricevibile.

Occorre altresì verificare l’ammissibilità del ricorso sotto il profilo dell’interesse.

Al riguardo, occorre rilevare che l’accesso costituisce oggetto di un diritto soggettivo di cui il giudice amministrativo conosce in sede di giurisdizione esclusiva. Il giudizio ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto di accesso, più che la verifica della sussistenza o meno dei vizi di legittimità dell’atto amministrativo. Infatti, l’interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi viene elevato a bene della vita autonomo, meritevole di tutela separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi ad incidere l’attività amministrativa, eventualmente in modo lesivo. Pertanto, il giudice può ordinare l’esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all’Amministrazione e ordinandole un facere pubblicistico, solo se ne sussistono i presupposti (art. 116, comma 4, c.p.a.). Questo implica che, al di là degli specifici vizi e della specifica motivazione del provvedimento amministrativo di diniego dell’accesso, il giudice deve verificare se sussistono o meno i presupposti dell’accesso, potendo pertanto negarlo anche per motivi diversi da quelli indicati nel provvedimento amministrativo (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 117; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 02 dicembre 2010, n. 35020).

Nella specie, contesta la società controinteressata che il Condominio ricorrente non sarebbe legittimato all’attivazione dell’azione posto che l’istanza di accesso agli atti, intervenuta ben oltre l’inizio, in data 1/12/2010, dell’attività edificatoria nota all’amministrazione condominiale, non potrebbe essere considerata collegata ad un interesse giuridicamente rilevante di "partecipazione" al procedimento amministrativo bensì unicamente preordinata all’acquisizione di elementi documentali che la stessa parte ricorrente avrebbe enunciato di voler utilizzare in sede giurisdizionale civile (risarcitoria). In particolare, la documentazione sarebbe richiesta per esigenze di tutela della validità della certificazione di prevenzione incendi relativa all’area interessata, senza comprovata dimostrazione della asserita pertinenza da parte del Condominio dell’area di proprietà della società.

Pertanto, non appare dimostrato adeguatamente l’interesse concreto ed attuale all’ostensione dei documenti e la sussistenza del nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la tutela della situazione giuridica soggettiva dell’Ente, come emerge anche dalla premessa del diniego impugnato, con conseguente carenza di interesse al ricorso.

In definitiva il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, attesa la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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