Cass. pen., sez. I 20-07-2007 (06-07-2007), n. 29709 Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di droga – Applicabilità del beneficio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

OSSERVA
Con ordinanza emessa in data 7 marzo 2007 la Corte d’Assise di Catania, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’opposizione avverso il rigetto dell’istanza proposta da D.B.A. di applicazione dell’indulto di cui alla L. 31 luglio 2006, n. 241, in relazione alla sentenza di condanna della stessa Corte d’Assise in quanto il reato contestato (art. 74 aggravato ai sensi dei commi 3 e 4, D.P.R. n. 309 del 1990) risultava escluso dal beneficio.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione a mezzo difensore il condannato, per violazione di legge e difetto assoluto di motivazione, sostenendo che la L. n. 241 del 2006 sarebbe applicabile anche alla sentenza indicata posto che l’imputato aveva beneficiato delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate.
Si richiama infine la giurisprudenza esistente sul punto della riconosciuta equivalenza delle attenuanti sull’aggravante contestata, con la conseguente assenza di effetti sul piano della afflittività sanzionatoria.
La risoluzione del quesito proposto – e cioè se, ai fini della applicabilità dell’indulto previsto dalla L. n. 241 del 2006 per il delitto di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 aggravato ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo, sia o meno rilevante il riconoscimento di circostanze attenuanti, ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alla citata aggravante – non può prescindere dall’esame comparativo dei decreti indulgenziali che si sono succeduti nel tempo, cogliendo in particolare la differenza terminologica adoperata dal legislatore a seconda che abbia voluto riconoscere o meno rilevanza al giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti indicate come ostative alla applicazione dell’indulto.
In particolare va rilevato che la costante giurisprudenza di legittimità (vedi SS.UU. 3 febbraio 1980, proc. Iovinella; Cass. Sez. 1^, 19 maggio 1982 proc. Nicotra; Cass. Sez. 2^, 15 giugno 1990 proc. Attese) – con riferimento ai decreti di indulgenza n. 413/1978, n. 744/1981 e n. 865/1986 – ha escluso l’applicazione dell’indulto in relazione a determinati reati commessi nelle forme aggravate, ritenendo del tutto ininfluente il riconoscimento delle attenuanti con giudizio di prevalenza. Infatti in tali provvedimenti di indulgenza i termini adoperati dal legislatore – "reato aggravato" oppure "ricorre l’aggravante" – non alterando la fattispecie legale tipica del reato aggravato, non consentono la concessione dell’indulto quando ricorrono determinate aggravanti, ancorchè dichiarate subvalenti rispetto alle concesse attenuanti.
Invece discorso diverso deve essere fatto con riferimento al D.P.R. n. 394 del 1990. Infatti il prevalente indirizzo giurisprudenziale (vedi SS.UU. n. 17 del 24 luglio 1991, RV. 187.856), facendo leva sui diversi termini adoperati dal legislatore nell’art. 3, lett. b), n. 1 decreto citato ("ove applicate le circostanze aggravanti specifiche…."), ha ritenuto applicabile l’indulto al reato in esame, ancorchè aggravato ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, qualora le attenuanti siano state dichiarate prevalenti sull’aggravante. Infatti in tale ipotesi le aggravanti non possono ritenersi "applicate", in quanto non hanno inciso minimamente sulla entità della pena, avendo delle attenuanti (dichiarate prevalenti) svolto appieno la funzione di alleviamento della pena.
Passando ora all’esame della norma in questione, va rilevato che la L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 2, lett. b), ai fini della esclusione dell’applicazione dell’indulto per il reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 aggravato dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo, adopera termini ben precisi ("l’indulto non si applica per i delitti… ") in linea con i precedenti provvedimenti indulgenziali diversi da quelli di cui al D.P.R. n. 394 del 1990. Da ciò discende che nel caso in esame deve ritenersi irrilevante il riconoscimento di attenuanti, ancorchè dichiarate equivalenti sulle aggravanti, in quanto il legislatore con la terminologia adoperata ha sicuramente inteso ancorare il regime delle preclusioni alla obiettiva gravità dei fatti ritenuti in sentenza con la conseguenza che alcuna rilevanza assume la concessione di attenuanti, ancorchè dichiarate prevalenti, non elidendo la sussistenza di profili di particolare allarme sociale. (Cass. Sez. 1^, 27 marzo 2007 n. 14432, ric. Radouan).
Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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