Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-07-2011) 27-07-2011, n. 29990 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’imputato M.T. ha adito la Cassazione perchè gli sia concessa la restituzione nel termine per impugnare la sentenza 3 dicembre 2008 emessa nei suoi confronti dalla Corte di Appello di Trieste che lo ha riconosciuto colpevole del reato di violenza sessuale ed induzione alla prostituzione minorile e lo ha condannato alla pena di giustizia.

Sostiene di essere tornato nel suo paese di origine nel 2006, di non avere avuto conoscenza della decisione emessa in sua contumacia, benchè non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del processo, fino al 13 novembre 2009 quando gli è stato notificato l’ordine di carcerazione.

L’imputato R.B. ha proposto ricorso per Cassazione contro la ricordata sentenza deducendo violazione di legge; rileva che la citazione per il giudizio di appello gli è stata notificata presso lo studio dell’avv. Mameli pur in mancanza di elezione di domicilio presso questo legale. Lo stesso errore era avvenuto per la notifica dello estratto contumaciale della prima sentenza dichiarata nulla dalla Corte di Appello di Trieste con ordinanza 8 novembre 2010.

Il ricorso di M. è meritevole di accoglimento.

Il testo originario dell’art. 175 c.p.p., pur prevedendo due ipotesi di restituzione nel termine per impugnare sentenze contumaciali o proporre opposizione a decreto di condanna, è stato oggetto di numerose critiche soprattutto perchè non in sintonia con le previsioni comunitarie sul giusto processo.

La norma, riferendosi allo "imputato che "provi", faceva inequivocabilmente gravare su tale soggetto il difficile onere – in presenza di notifiche formalmente perfette che non avevano raggiunto lo scopo – di dimostrare l’ignoranza incolpevole della decisione emessa nei suoi confronti; inoltre, il termine, di giorni dieci, per inoltrare l’istanza si presentava troppo breve per organizzare la richiesta.

In tale contesto, si inseriscono alcune decisioni della Corte Europea che ha ritenuto il nostro processo in absentia non sufficientemente 1 garantistico (11 settembre 2003 Sejdovic c. Italia, 18 magio 2004 Somogyi c. Italia, 10 novembre 2004 Sejdovic c. Italia).

La Corte ha invitato lo Stato italiano a rimuovere ogni ostacolo giuridico che possa impedire la restituzione nel termine per interporre impugnazione, o lo svolgimento di un nuovo processo, al condannato che non sia stato informato in maniere effettiva del processo a suo carico.

Il dictum dei Giudici europei è stato trasfuso nel vigente testo dell’art. 175 c.p.p., comma 2, che ha dato più incisività allo strumento restitutorio. La norma vigente prevede una ipotesi di restituzione nel termine per impugnare le sentenze contumaciali o per opporsi ai decreti di condanna quando risulti dagli atti che l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e non abbia volontariamente rinunciato a comparire o ad impugnare.

Non spetta, quindi, allo imputato di fornire la prova negativa della reale conoscenza del procedimento e della sentenza pronunciata con giudizio contumaciale o con decreto di condanna, ma è onere del Giudice della richiesta di reperire agli atti la eventuale prova positiva. La regolarità della notifica dello estratto contumaciale della sentenza non può essere da sola considerata dimostrativa della effettiva conoscenza della decisione da parte del destinatario La mera conoscenza del procedimento non è causa ostativa alla restituzione nel termine se non è accompagnata dalle altre condizioni impeditive il beneficio, cioè, dalla rinuncia volontaria a comparire e dalla rinuncia, anche essa volontaria, ad impugnare;

qualora faccia difetto uno solo di tali presupposti (come risulta dalla congiuntiva "e" inserito nell’art. 175 c.p.p., comma 2), il richiedente deve essere restituito nel termine.

Dagli atti in visione di questa Corte, non emerge la prova che l’attuale ricorrente fosse edotto della sentenza emessa a suo carico o che si fosse intenzionalmente sottratto alla sua conoscenza ; non risulta, a fortiori, una volontà di rinuncia alla impugnazione ;

inoltre, la Corte non ha elementi o argomenti per ritenere che la effettiva consapevolezza, da parte dell’imputato, della esistenza della sentenza, con precisa cognizione dei suoi estremi, sia avvenuta in epoca diversa da quella segnalata nell’atto di ricorso.

Di conseguenza, sussistono gli estremi dalla legge richiesti per l’accoglimento delle istanza con la precisazione che il termine per proporre ricorso per Cassazione inizierà a decorrere dalla notifica all’imputato della presente sentenza.

Il ricorso di R. è manifestamente infondato per cui deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma – che la Corte reputa equo fissare in Euro mille – alla Cassa delle Ammende.

Dagli atti di causa (che la Corte è facoltizzata a compulsare essendo stato dedotto un vizio processuale), risulta che il decreto di citazione a giudizio per il grado di appello è stato notificato presso il difensore di fiducia avv. Sergio Mameli.

Il ricorrente censura la ritualità della notifica dimenticando il testo dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis in virtù del quale il difensore di fiducia, che nel caso in esame non si è rifiutato di ricevere l’atto, è domiciliatario ex lege del suo assistito.

La notifica a sensi della citata norma potrebbe essere nulla nella ipotesi (peraltro non invocata dal ricorrente) in cui l’imputato avesse eletto o dichiarato domicilio per le notificazioni.

Trattasi, tuttavia, di nullità di ordine generale a regime intermedio soggetta alla regola di deducibilità dell’art. 182 cod. proc. pen. (Sezioni Unite sentenza 19602/2008) non rispettata dal momento che la questione di nullità è stata sollevata solo con il ricorso in Cassazione; la deduzione è, pertanto, tardiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di R. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende. Rimette l’imputato M. nel termine per proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza contro di lui emessa dalla Corte di Appello di Trieste in 3 dicembre 2006, termine decorrente dalla notifica allo interessato della presente sentenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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