T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 05-08-2011, n. 7011 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con ricorso notificato il 7 luglio e depositato il successivo 25 luglio, la ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe e ne chiede l’annullamento, deducendo vari motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Considerato che l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio.

Ritenuto che con atto depositato il 1° agosto 2011 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

Ritenuto, altresì, che tale atto di rinuncia non è stato ritualmente notificato alla parte intimata onde non può darsi atto della rinuncia al ricorso. Tuttavia, con l’atto stesso la ricorrente ha indubbiamente manifestato la carenza di interesse alla coltivazione del ricorso.

Considerato che, ciò stante, non resta al Collegio che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare l’improcedibilità del ricorso.

Considerato che le spese di giudizio, infine, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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