Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-07-2011) 27-07-2011, n. 29989 Sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che il Procuratore Generale ha proposto ricorso per Cassazione per l’annullamento della sentenza 3 novembre 2010 del Giudice per la udienza preliminare con la quale,in esito al giudizio abbreviato, l’imputato B.C. è stato condannato per il reato di violenza sessuale ed assolto per quello di furto tentato: ha dedotto che, per il primo delitto, non era applicabile la attenuante della minore gravità del fatto e, per il secondo, che la condotta dell’imputato era in modo inequivoco diretta ad impossessarsi dei beni della parte lesa;

– che, a sensi dell’art. 443 c.p.p., comma 3, erano proponibili per il Pubblico Ministero due mezzi di impugnazione eterogenei: l’organo della accusa aveva la facoltà di proporre appello per il capo della sentenza di assoluzione dell’imputato, mentre era facoltizzato a ricorrente in Cassazione per il residuo;

– che, in questo contesto, la necessità di trattazione congiunta della impugnazione e di non privare l’imputato di un secondo grado di giudizio nel merito per il reato appellabile impone una interpretazione estensiva dell’art. 580 cod. proc. pen. (nel senso che il meccanismo di conversione ivi previsto sia operante anche quanto una stessa parte processuale dispone di gravami eterogenei);

– che, per il delitto di tentativo di furto, l’impugnazione non può essere considerata a sensi dell’art. 569 cod. proc. pen. in quanto il Ricorrente non ha proposto solo censure ammissibili in sede di legittimità, ma anche critiche alla ricostruzione storica del fatto.

P.Q.M.

Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte territoriale di Caltanissetta per l’ulteriore corso di giustizia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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