T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 05-08-2011, n. 2098

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente ha sottoscritto, in data 23 febbraio 2010, il contratto di soggiorno avanti la Prefettura di Milano, inoltrando poi la domanda di permesso di soggiorno, nell’ambito della procedura di emersione dal lavoro irregolare ex art. 1ter, L.102/2009, in data 23.2.2010.

Il Prefetto ha poi adottato in via di autotutela l’annullamento del contratto di soggiorno, in quanto a carico del ricorrente risulterebbe una condanna per il reato di cui all’ art. 14, comma 5ter, del D. Lgs. n. 286 del 1998.

Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il decreto prefettizio di annullamento, nonché avverso il silenzio serbato sulla domanda di permesso di soggiorno presentata in data 23 febbraio 2010 alla Questura di Milano.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del gravame.

Il ricorso avverso il decreto prefettizio è stato accolto con sentenza n. 1546/2011.

Sulla domanda di permesso di soggiorno l’Amministrazione non risulta, ad oggi, avere adottato alcun provvedimento esplicito.

Il ricorso avverso il silenzio merita accoglimento, visto che risulta pacificamente provata la presentazione della domanda di permesso di soggiorno, senza che la Questura abbia provveduto sulla stessa nel termine di legge.

L’Avvocatura dello Stato si è poi limitata ad una difesa di mero stile, senza nulla addurre in ordine alla eventuale conclusione del procedimento.

Per effetto dell’accoglimento del gravame, la Questura di Milano dovrà provvedere sulla domanda del ricorrente, adottando un provvedimento esplicito, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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