Cass. pen., sez. IV 20-07-2007 (10-07-2007), n. 29232 Consapevolezza della situazione di pericolo – Necessità – Esclusione – Mera prevedibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

OSSERVA
1) La Corte d’Appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, con sentenza 1 aprile 2004, ha assolto C.A. dal reato di omicidio colposo in danno di M.M. così riformando la sentenza di primo grado – pronunziata in giudizio abbreviato dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Nuoro – che l’aveva invece condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato indicato.
I giudici di merito, pur pervenendo a conclusioni diverse, hanno così concordemente ricostruito l’incidente.
C., carabiniere in servizio presso la stazione di (OMISSIS), stava percorrendo, alla guida di un veicolo militare (Land Rover "Defender"), una strada sita alla periferia del centro abitato di (OMISSIS) e, dopo aver superato una curva a stretto raggio, perdeva il controllo del veicolo che precipitava in una adiacente scarpata cagionando la morte del carabiniere MAZZOLA che si trovava sul veicolo condotto dall’imputato.
Peraltro mentre il primo giudice era pervenuto all’affermazione di responsabilità dell’imputato avendo ravvisato l’esistenza di una condotta imprudente e negligente – perchè il conducente non aveva adottato tutte le precauzioni necessarie a mantenere la padronanza del mezzo da lui condotto – i giudici di appello sono andati di contrario avviso osservando che C., nell’occasione indicata, teneva una velocità inferiore a quella prevista e che la perdita di controllo del veicolo era derivata dalla presenza di detriti sulla parte destra della carreggiata; presenza di cui l’imputato – che aveva preso servizio presso la Stazione dei carabinieri di Bitti – non aveva conoscenza.
2) Contro la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Cagliari il quale ha dedotto l’erronea applicazione degli artt. 43, 45 e 589 c.p., e ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
Il ricorrente contesta in particolare l’affermazione, contenuta in vari passaggi della sentenza impugnata, secondo cui il conducente del veicolo non poteva essere ritenuto in colpa non essendo stato provato che egli fosse a conoscenza delle condizioni della strada e si fosse reso conto della presenza di ghiaia e detriti sul margine destro della strada.
Si rileva nel ricorso che il dato inconfutabile è che C. non è stato in grado di mantenere il controllo del veicolo mentre non potrebbe essere ipotizzato che la presenza dei materiali indicati costituisse caso fortuito per le caratteristiche della strada (strada accidentata a mezza costa in pessimo stato di manutenzione).
Secondo il ricorrente sarebbe inoltre ravvisabile un’imperizia nella condotta di guida per avere, l’imputato, compiuto una brusca frenata sul terreno descritto; frenata che aveva agevolato la perdita del controllo del veicolo.
3) Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Il filo conduttore della motivazione assolutoria della Corte d’Appello è costituito dal rilievo che il conducente del mezzo militare non era a conoscenza della presenza del terriccio sulla sede stradale e, avendo tenuto una velocità del veicolo inferiore a quella prescritta, non poteva conseguentemente essere ritenuto in colpa.
Questa affermazione è contenuta in vari passaggi della motivazione nei quali si contesta la ricostruzione del primo giudice che invece aveva affermato che C. ben conosceva le condizioni della strada.
Evidente è il vizio logico giuridico di questa ricostruzione. La colpa dell’agente non è infatti ipotizzabile solo nei casi nei quali l’agente è consapevole della situazione di pericolo che impone di applicare regole cautelari ancor più severe di quelle ordinariamente previste ma altresì qualora, nel caso concreto, esistano caratteristiche specifiche della situazione che rendono riconoscibile il pericolo e non imprevedibili le conseguenze di una condotta che lo ignori.
Orbene la sentenza impugnata da atto in più passaggi che la strada in questione non aveva caratteristiche tali da rendere imprevedibile la presenza di situazioni di pericolo quale quella descritta ed anzi la sentenza riporta le dichiarazioni dell’imputato che ha riconosciuto che "lo stato della strada era pessimo" . Si aggiunga che si tratta di una strada a ridosso di un costone di montagna di cui seguiva l’andamento e che la medesima era priva di "guard rail".
La Corte di merito avrebbe dunque dovuto effettuare una valutazione concernente la possibilità di prevedere la presenza di detriti e terriccio in una sede stradale in queste condizioni e non limitarsi verificare se vi fosse la prova che C. era a conoscenza della presenza del materiale indicato sulla sede stradale.
Se questa presenza – nella situazione accertata – era ipotizzabile il comportamento alternativo lecito che il conducente avrebbe dovuto adottare era quello di un’ulteriore riduzione della velocità ed una ancor maggiore attenzione nell’affrontare la curva. E ciò in osservanza della regola cautelare prevista dall’art. 141 C.d.S., comma 2. 4) Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata con rinvio alla medesima Corte che l’ha pronunziata.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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