T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 05-08-2011, n. 2095 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con atto ritualmente notificato al Comune e alla Regione qui intimati, nel termine di cui all’art. 84, comma 3°del d.lgs. n° 104 del 2010, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso.

All’udienza pubblica del 0772011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

L’art. 84 del d.lgs. n° 104 del 272010 prevede che la parte possa rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.

Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il Collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.

La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.

Nel caso di specie la rinuncia risulta notificata alle controparti entro il termine previsto di dieci gironi prima dell’udienza e depositata presso la Segreteria del Tribunale il 1662011.

Ritiene il Collegio che in presenza delle formalità previste dall’art. 84, comma 3° debba, ai sensi di tale norma, essere dichiarata la estinzione del processo dando atto della avvenuta rinuncia della parte al ricorso.

Sussistono, nondimeno, giusti motivi, avuto riguardo anche alla mancata costituzione della Regione e a quella solo formale del Comune, per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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