Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-07-2011) 27-07-2011, n. 29985 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’imputato R.A. ha proposto ricorso per Cassazione per l’annullamento della sentenza, 6 aprile 2010 della Corte di Appello di Genova, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di detenzione per lo spaccio di sostanze stupefacenti e – concesse le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante della clandestinità- lo ha condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro ventimila di multa.

Deduce difetto di motivazione, in particolare, rilevando:

= che è tossicodipendente e la droga, trovata sulla sua persona non frazionata, era ad uso personale;

= che non gli apparteneva la sostanza reperita presso la casa della fidanzata ove era mero ospite occasionale;

= che vi erano le condizioni per concedere l’attenuante del fatto di lieve entità;

= che l’aggravante prevista dall’art. 61 cod. pen., n. 11 bis, è stata dichiarata incostituzionale.

I motivi di ricorso sulla responsabilità non sono meritevoli di accoglimento sia perchè concernono problematiche in fatto, che esulano dai limiti cognitivi di questa Corte, sia perchè mancano della necessaria concretezza.

Il ricorrente sostiene che la droga era ad uso personale e di essere tossicodipendente, ma non segnala alcun elemento concreto che renda controllabile e credibile il suo assunto nè allega alcuna documentazione a conforto del suo stato; afferma, inoltre, che la droga reperita nello appartamento fosse di pertinenza di altri soggetti. Questa censura era già stata sottoposta al vaglio dei Giudici di merito, presa nella dovuta considerazione e disattesa non congruo apparato argomentativo; di questa motivazione, l’imputato non tiene conto nella redazione dell’atto di ricorso che, sotto tale profilo, è generico perchè non in sintonia con le ragioni giustificatrici del gravato provvedimento.

In merito alla applicazione della speciale attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, si osserva che la droga per cui è processo, del tipo cocaina, era sufficiente per confezionale 154 dosi medie singole ; avendo come referente il dato ponderale della sostanza, la Corte di Appello ha tratto la conclusione logica e consequenziale (pertanto,non sindacabile in questa sede) circa la non ravvisabilità della ipotesi lieve.

La residua censura dell’atto di ricorso è fondata: i Giudici di merito hanno tenuto conto, nel computo della pena, della aggravante della clandestinità ( art. 61 cod. pen., n. 11 bis) che è stata dichiarata incostituzionale dalla Consulta con sentenza 249/2010.

Di conseguenza, si impone un annullamento della impugnata decisione con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova perchè i nuovi Giudici rideterminino il regime sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova limitatamente al trattamento sanzionatorio;

rigetta nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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