T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 05-08-2011, n. 536 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I – I ricorrenti, tutti dirigenti (medici, veterinari, tecnici e amministrativi) della A.U.S.L. intimata, ritenendo inique le distribuzioni delle quote per le retribuzioni di risultato e per i premi individuali, insorgono per chiedere l’annullamento dei seguenti atti: 1)il provvedimento D.G. n. 325 del 22.1.1999, con il quale sono state ripartite la quota residua della retribuzione di risultato della dirigenza sanitaria non medica per l’anno 1997 pari a lire 132.632.793 e la quota per il premio di prestazione della qualità individuale per l’anno 1997 pari a lire 5.429.286 ai dirigenti sanitari non medici, di cui alle tabelle nominative, con spesa ricompresa nei residui passivi dell’anno 1997; 2)il provvedimento D.G. n. 326 del 22.1.1999, con il quale sono state ripartite la quota residua della retribuzione di risultato della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa per l’anno 1996 pari a lire 63.564.873 e la quota per il premio di prestazione della qualità individuale per l’anno 1996 pari a lire 2.101.779 ai dirigenti amministrativi di cui alle tabelle nominative, con spesa ricompresa nei residui passivi degli anni 19961998; 3)il provvedimento D.G. n. 327 del 22.1.1999, con il quale sono state ripartite la quota residua della retribuzione di risultato della dirigenza medica per l’anno 1996 pari a lire 1.775.358.526 e la quota per il premio di prestazione della qualità individuale per l’anno 1997 pari a lire 40.576.529 ai dirigenti medici, di cui alle tabelle nominative, con spesa ricompresa nei residui passivi degli anni 19961998; 4) il provvedimento D.G. n. 328 del 22.1.1999, con il quale sono state ripartite la quota residua della retribuzione di risultato della dirigenza veterinaria per l’anno 1997 pari a lire 256.270.654 e la quota per il premio di prestazione della qualità individuale per l’anno 1997 pari a lire 4.424.818 ai dirigenti veterinari di cui alle tabelle nominative, con spesa ricompresa nei residui passivi dell’anno 1997; 5)il provvedimento D.G. n. 329 del 22.1.1999, con il quale sono state ripartite la quota residua della retribuzione di risultato della dirigenza medica per l’anno 1997 pari a lire 1.363.391.964 e la quota per il premio di prestazione della qualità individuale per l’anno 1997 pari a lire 40.576.529 ai dirigenti medici, di cui alle tabelle nominative, con spesa ricompresa nei residui passivi dell’anno 1997; 6)il provvedimento D.G. n. 330 del 22.1.1999, con il quale sono state ripartite la quota residua della retribuzione di risultato della dirigenza veterinaria per l’anno 1996 pari a lire 335.617.564 e la quota per il premio di prestazione della qualità individuale per l’anno 1996 pari a lire 4.424.818 ai dirigenti veterinari di cui alle tabelle nominative, con spesa ricompresa nei residui passivi degli anni 19961998; 7)il provvedimento D.G. n. 331 del 22.1.1999, con il quale sono state ripartite la quota residua della retribuzione di risultato della dirigenza sanitaria non medica per l’anno 1996 pari a lire 183.525.512 e la quota per il premio di prestazione della qualità individuale per l’anno 1996 pari a lire 5.429.286 ai dirigenti sanitari non medici, di cui alle tabelle nominative, con spesa ricompresa nei residui passivi degli anni 19961998; 8)il provvedimento D.G. n. 332 del 22.1.1999, con il quale sono state ripartite la quota residua della retribuzione di risultato della dirigenza professionale, tecnica, amministrativa per l’anno 1997 pari a lire 135.117.295 e la quota per il premio di prestazione della qualità individuale per l’anno 1997 pari a lire 2.101.779 ai dirigenti amministrativi di cui alle tabelle nominative, con spesa ricompresa nei residui passivi dell’anno 1997; 9)le determine nn. 388, 389, 886, 887, 890, 891, 892, 893 datate 24.2.1999, con le quali si è provveduto alla liquidazione delle quote residue di risultato delle dirigenze sopra menzionate per gli anni 19961997; 10)tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi. I ricorrenti chiedono altresì la rideterminazione del relativo Fondo, anche a mezzo di c.t.u., per la corretta erogazione della retribuzione di risultato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 Cost., dagli artt. 51 e segg. del CCNL Medico, degli artt. 50 e segg. del CCNL non Medico, stabilendo ragionevoli criteri di valutazione senza alcuna differenziazione tra i dirigenti, nonché la condanna della A.U.S.L. intimata al pagamento della retribuzione di risultato e della quota per il premio di prestazione della qualità individuale in favore dei ricorrenti nella diversa misura rispetto a quella determinata con le delibere impugnate o nella misura paritaria tra tutti i dirigenti aventi diritto, il tutto maggiorato con interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al pieno soddisfo. I ricorrenti deducono i seguenti motivi: 1)violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della p.A., violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 29/1993 e s.m.i.; 2)violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 29/1993 e s.m.i. e del C.C.N.L. delle aree delle dirigenze sanitaria, veterinaria, professionale, tecnica e amministrativa.

Si costituisce l’Amministrazione intimata, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.

All’udienza del 22 giugno 2011, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso è tardivo, quindi inammissibile.

III – Gli atti impugnati sono provvedimenti del direttore generale della A.S.L., come tali suscettibili di pubblicazione all’albo pretorio, in applicazione dell’art. 34 della legge 17 luglio 1890 n. 6972 (cfr.: Cons. Stato V, 13.9.1999 n. 1046). Degli atti soggetti a pubblicazione si deve presumere la conoscenza dalla data della pubblicazione e per effetto di essa, soprattutto quando si tratta – come nel caso di specie – di atti organizzativi generali, assunti nell’esercizio dei poteri in materia di organizzazione e gestione del personale (cfr.: Cons. Stato IV, 6.7.2009 n. 4339; idem V, 23.10.2007 n. 5564; idem V, 25.5.2005 n. 2713; idem V, 13.9.1999 n. 1046). Per essi, l’art. 21 comma primo della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 fa decorrere il termine decadenziale per l’impugnazione, dal giorno in cui è scaduto il periodo della pubblicazione (cfr.: T.A.R. Campania Salerno II, 17.2.2011 n. 283). I ricorrenti non deducono alcunché in ordine a fatti o circostanze che avrebbero impedito loro di avere conoscenza tempestiva dei provvedimenti che impugnano. Nella fattispecie, i provvedimenti impugnati risalgono al periodo gennaio – febbraio 1999, mentre il ricorso risulta notificato – dopo 18 mesi – in data 15 settembre 2000, ben oltre i sessanta giorni dalla pubblicità che li ha resi conoscibili, talché il ricorso stesso – stante la natura impugnatoria del giudizio incardinato con esso – è da ritenersi tardivamente proposto.

III – Nella specie, con le determinazioni impugnate si è preso atto – ai fini delle retribuzioni di risultato e delle premialità – di valutazioni complessive dei plessi organizzativi delle dirigenze medica, veterinaria, tecnica, professionale e amministrativa della A.s.l., senza attribuire rilievo o preminenza alle posizioni dei singoli dirigenti. Invero, gli istituti della retribuzione di risultato dei dirigenti del S.S.N. e del premio di prestazione per la qualità individuale hanno il precipuo fine di remunerare le prestazioni lavorative che assicurino concreti progressi all’attività aziendale, in relazione a specifici programmi allo scopo elaborati, talché essi sono rimessi alle determinazioni discrezionali delle aziende sanitarie locali (cfr.: T.A.R. Emilia Romagna Parma, I, 20.12.2006 n. 605; T.A.R. Abruzzo L’Aquila, 1.2.2003 n. 24). Pertanto, detta valutazione del risultato dei dirigenti sanitari, veterinari, tecnici, professionali e amministrativi della A.s.l. – finalizzata alla retribuzione e alla premialità – costituisce operazione di apprezzamento nell’esercizio di un potere discrezionale dell’Amministrazione, dinanzi a cui le posizioni azionate dai destinatari della valutazione e beneficiari della retribuzione di risultato o del premio, sono posizioni di interesse legittimo, non già di diritto soggettivo. I provvedimenti impugnati sono, peraltro, atti organizzativi generali a contenuto finanziario, di guisa che, a fronte di un potere organizzatorio dell’Amministrazione avente natura autoritativa, non sono minimamente configurabili posizioni di diritto soggettivo, ma solo posizioni di interesse legittimo. La conseguenza è che dette posizioni avrebbero dovuto essere azionate dai ricorrenti nel termine decadenziale previsto dall’art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (cfr.: Cons. Stato V, 12.9.1992 n. 778; T.A.R. Lazio Roma III, 8.3.2011 n. 2119). Viceversa, il ricorso è stato proposto 18 mesi dopo la pubblicazione dei provvedimenti.

IV – In conclusione, il ricorso è da ritenersi tardivo, quindi inammissibile. Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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