Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-06-2011) 27-07-2011, n. 29983 Risarcimento in forma specifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza in data 27.4.2010 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza dei Tribunale di Rieti del 26.6.2007, con la quale M.M. era stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione per il reato di cui all’art. 572 c.p. in danno della moglie D.E. e dei figli minori ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

2) Ricorre per cassazione il M. a mezzo del difensore, denunciando la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all’art. 179 c.p.p..

Il M. non è stato citato per il giudizio di appello, nè presso il domicilio eletto (c/o avv. Di Tore), nè nel suo domicilio.

La Corte di Appello ha ritenuto che vi fosse la prova dell’avvenuta citazione sulla base di una comunicazione dei Carabinieri di Battipaglia, secondo i quali, interpellato oralmente, l’imputato aveva loro comunicato di aver ricevuto la notifica. Mancando agli atti qualsiasi prova dell’avvenuta (secondo le norme previste dal codice) notifica, il decreto di citazione per il giudizio di appello è nullo e travolge tutti gli atti successivi compresa la sentenza impugnata.

3) Il ricorso è fondato.

3.1) Venendo denunciata la violazione di una norma processuale, il giudice di legittimità è giudice anche dei fatto, per cui è consentito l’accesso agli atti. Risulta dagli atti che all’udienza dell’11 febbraio 2010 la Corte di Appello, rilevato che non vi era prova della notifica del decreto di citazione all’imputato, rinviava il processo a nuovo ruolo, fissando la data del 27.4.2010 e disponendo che il decreto di citazione venisse rinotificato, a mezzo della p.g., nel domicilio eletto. In data 22.2.2010 la Cancelleria della Corte di Appello, richiedeva, via fax, alla Stazione Carabinieri di Battipaglia di procedere, ricorrendo i presupposti di necessità ed urgenza, alla notifica del decreto di citazione nei confronti dell’imputato M.M., elettivamente domiciliato c/o avv. Francesco Di Tore (OMISSIS). I Carabinieri di Battipaglia, a mezzo fax delle ore 15,01 del 26.4.2010, comunicavano testualmente: "In relazione all’udienza in oggetto, si comunica a codesta A.G. che in data odierna questo ufficio ha interpellato M.M. nato a (OMISSIS), il quale ha riferito che gli è stato regolarmente notificato il decreto di citazione..". La Corte territoriale, sulla base di questa comunicazione, all’udienza del 27.4.2010, dopo aver nominato un difensore di ufficio, dichiarava la contumacia dell’imputato e procedeva alla trattazione dell’appello.

3.1.1) Tanto premesso in fatto, non c’è dubbio che il decreto di citazione non sia stato notificato nel domicilio eletto presso il difensore avv. Di Tore. Ed è, altresì, indubitabile che la notifica andasse effettuata in tale domicilio, pur in presenza di una revoca del difensore di fiducia (come risulta dalla comunicazione dei C.C. Di Battipglia) non essendo mai intervenuta alcuna revoca della elezione di domicilio medesima. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, "l’eiezione di domicilio presso lo studio del difensore conserva la sua validità, pur dopo la nomina di difensore diverso dal precedente difensore domiciliatario" (cfr. ex plurimis Cass.pen.sez. 1, 1.26.1996 n.5972).

Quanto alla notifica effettuata in luogo diverso dal domicilio eletto, le sezioni unite di questa Corte, risolvendo il contrasto giurisprudenziale esistente, con la sentenza n.119/2005 RV 229540 hanno affermato il principio, così massimato: "La notificazione della citazione dell’imputato effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anzichè presso il domicilio eletto, non integra necessariamente una ipotesi di "omissione" della notificazione ex art. 179 c.p.p., ma da luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell’art. 178 c.p.p., lett. c) soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 c.p.p., sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario.."). La giurisprudenza successiva ha ribadito che "la notificazione della citazione effettuata presso la residenza dell’imputato nonostante egli abbia eletto domicilio determina una nullità a regime intermedio, non assoluta, essendo la notifica comunque idonea a determinare l’effettiva conoscenza dell’atto notificato" (cfr. ex multis Cass.pen.sez.2 n.23658 del 15.5.2008). Si ha quindi "La nullità assoluta ed insanabile della citazione dell’imputato, ai sensi dell’art. 179 c.p.p. …soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o, quando eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato.." (cfr.Cass.pen.sez.6 n.34170 del 4.7.2008;

Cass.pen.sez.3 n.43859 del 14.10.2009).

3.1.1.1) La Corte territoriale, nel dichiarare la contumacia dell’imputato, non ha tenuto conto che dagli atti non risultava neppure la prova della notifica del decreto di citazione nel domicilio dell’imputato. Come si è visto in precedenza, la notifica era stata correttamente disposta nel domicilio eletto presso l’avv. Di Tore. A tanto pacificamente non si provvide; ma non emerge neppure che, per iniziativa dei Carabinieri, si sia proceduto a recapitare la citazione nel domicilio effettivo, non potendosi ritenere idonea quella sorta di irrituale notifica orale o comunicazione verbale di cui si parla nel fax sopra ricordato. Non è dato conoscere, infatti, se, quando e ad opera di chi il decreto di citazione possa, eventualmente, essere stato notificato al M. ed in base a quali elementi ci si sia "accontentati" della comunicazione del predetto in ordine all’avvenuta notifica proprio del decreto di citazione davanti alla Corte di Appello di Roma. La citazione dell’imputato doveva, quindi, ritenersi omessa.

3.2) Va dichiarata pertanto la nullità del decreto di citazione del giudizio di appello e di tutti gli atti successivi compresa la sentenza impugnata. Non risultando, secondo la contestazione (non oggetto di alcuna doglianza), già maturata la prescrizione, va disposto rinvio davanti ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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